CERTIFICATO DI DESTINAZIONE SENZA SOPRALLUOGO
Si desidera sapere se, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, il Comune è tenuto a verificare lo stato dei luoghi, al fine di verificare, tra l’altro, l’esistenza di fabbricati abusivi e, in caso affermativo, quali potrebbero essere le conseguenze in caso di esistenza di abusi edilizi sul terreno, qualora per esso fosse stato rogitato un atto di compravedita.
Il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall’articolo 30 del Dpr 380/2001, contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata e non indica la regolarità o meno dei titoli abilitativi a costruire dei fabbricati ivi insistenti. Ne consegue che, per il rila- scio, l’amministrazione comunale non è tenuta a effettuare alcun sopralluogo per verificare l’esistenza di eventuali fabbricati abusivi. D’altro canto, in sede di compravendita dell’immobile, il venditore deve dichiarare che esso è in regola da un punto di vista urbanistico ed edilizio, assumendosi le conseguenti responsabilità e, inoltre, l’atto con cui è stato compravenduto un immobile abusivo (quindi, privo di idoneo titolo abilitativo a costruire allegato al rogito) è nullo, a meno che non sia stato realizzato prima del 1° settembre 1967 e tale circostanza sia stata dichiarata nell’atto (Cassazione civile, sezione II, 5 dicembre 2014, n. 25811).
A cura di Massimo Sanguini