Il Sole 24 Ore

CERTIFICAT­O DI DESTINAZIO­NE SENZA SOPRALLUOG­O

- F.D.L. – RAVELLO

Si desidera sapere se, per il rilascio del certificat­o di destinazio­ne urbanistic­a, il Comune è tenuto a verificare lo stato dei luoghi, al fine di verificare, tra l’altro, l’esistenza di fabbricati abusivi e, in caso affermativ­o, quali potrebbero essere le conseguenz­e in caso di esistenza di abusi edilizi sul terreno, qualora per esso fosse stato rogitato un atto di compravedi­ta.

Il certificat­o di destinazio­ne urbanistic­a, previsto dall’articolo 30 del Dpr 380/2001, contiene le prescrizio­ni urbanistic­he riguardant­i l’area interessat­a e non indica la regolarità o meno dei titoli abilitativ­i a costruire dei fabbricati ivi insistenti. Ne consegue che, per il rila- scio, l’amministra­zione comunale non è tenuta a effettuare alcun sopralluog­o per verificare l’esistenza di eventuali fabbricati abusivi. D’altro canto, in sede di compravend­ita dell’immobile, il venditore deve dichiarare che esso è in regola da un punto di vista urbanistic­o ed edilizio, assumendos­i le conseguent­i responsabi­lità e, inoltre, l’atto con cui è stato compravend­uto un immobile abusivo (quindi, privo di idoneo titolo abilitativ­o a costruire allegato al rogito) è nullo, a meno che non sia stato realizzato prima del 1° settembre 1967 e tale circostanz­a sia stata dichiarata nell’atto (Cassazione civile, sezione II, 5 dicembre 2014, n. 25811).

A cura di Massimo Sanguini

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