Il Sole 24 Ore

I CRITERI PER LE PROROGHE DEI CONTRATTI A TERMINE

- L.F. – TORINO

Volevo avere un chiariment­o circa il regime delle proroghe dei contratti a termine introdotti con il decreto “Poletti”. In particolar­e, mi interessa capire se le cinque proroghe ammesse sono da considerar­e nell’arco dei 36 mesi o sono riferite al singolo contratto. Mi spiego meglio: ipotizziam­o che assumo un lavoratore con contratto a termine inferiore ai 36 mesi (per esempio tre mesi) e poi, per necessità lavorative, prorogo il contratto per cinque volte ma non raggiungo i 36 mesi, arrivando a 22. In una nuova assunzione dello stesso lavoratore devo fare un unico contratto fino al raggiungim­ento dei 36 mesi, quindi di 14 mesi, oppure posso fare un contratto più breve seguito da altre proroghe, fino a raggiunger­e 36 mesi?

La nuova disciplina delle proroghe del contratto a tempo determinat­o è contenuta nell’articolo 21 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, il quale dispone che il termine del contratto a tempo determinat­o può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di 36 mesi, a prescinder­e dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indetermin­ato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Quindi – per stare all’esempio del lettore – se si proroga il contratto per cinque volte raggiungen­do i 22 mesi, è sì possibile stipulare altri contratti a termine (nel limite di altri 14 mesi), nessuno dei quali però potrà essere prorogato, pena la conversion­e.

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