I CRITERI PER LE PROROGHE DEI CONTRATTI A TERMINE
Volevo avere un chiarimento circa il regime delle proroghe dei contratti a termine introdotti con il decreto “Poletti”. In particolare, mi interessa capire se le cinque proroghe ammesse sono da considerare nell’arco dei 36 mesi o sono riferite al singolo contratto. Mi spiego meglio: ipotizziamo che assumo un lavoratore con contratto a termine inferiore ai 36 mesi (per esempio tre mesi) e poi, per necessità lavorative, prorogo il contratto per cinque volte ma non raggiungo i 36 mesi, arrivando a 22. In una nuova assunzione dello stesso lavoratore devo fare un unico contratto fino al raggiungimento dei 36 mesi, quindi di 14 mesi, oppure posso fare un contratto più breve seguito da altre proroghe, fino a raggiungere 36 mesi?
La nuova disciplina delle proroghe del contratto a tempo determinato è contenuta nell’articolo 21 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, il quale dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di 36 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Quindi – per stare all’esempio del lettore – se si proroga il contratto per cinque volte raggiungendo i 22 mesi, è sì possibile stipulare altri contratti a termine (nel limite di altri 14 mesi), nessuno dei quali però potrà essere prorogato, pena la conversione.