RETRIBUZIONE ANNUALE: I CALCOLI PER I DIRIGENTI
Sono un dirigente d’industria con anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2015, che percepisce una Ral (retribuzione annuale lorda) pari al trattamento minimo complessivo di garanzia. Nel 2015 l’azienda ha correttamente adeguato la retribuzione lorda al Tmcg (trattamento minimo complessivo di garanzia) in base ai parametri stabiliti dal rinnovo contrattuale. Considerato che la mia anzianità di servizio in azienda è aumentata, si chiede se anche nel 2016 la retribuzione debba essere adeguata al Tmcg, considerando il punto 4 dell’articolo 3 del contratto in cui si precisa che «il confronto tra la retribuzione lorda e il Tmcg deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno». L’azienda sostiene che l’adeguamento andava effettuato una volta sola, esclusivamente in concomitanza del rinnovo contrattuale. Qual è il parere dell’esperto?
Il trattamento minimo complessivo di garanzia – da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, a valere dall’anno 2015 per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 – è stabilito in 66.000 euro. L’articolo 3 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) ha modificato la disciplina del Tmcg dal 2015 in poi, sulla base dell’anzianità aziendale, e ha disposto che, «per i dirigenti che abbiano maturato nell’azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015, il parametro di Tmcg, a valere dall’anno 2015, sarà determinato aumentando il Tmcg di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell’azienda e con la qualifi-
una proprietà, presentandomi come procacciatore d’affari occasionale e facendo presente che il mio compenso sarebbe stato dichiarato con ritenuta d’acconto sulla prestazione. Vorrei sapere se ho diritto al compenso, dato che i due attori non vogliono riconoscermelo.
Il quesito riguarda la più volte dibattuta questione del diritto alla provvigione a favore di un mediatore, ovvero di colui che mette in contatto due o più persone per la conclusione di un affare (articolo 1754 del Codice civile). Diritto che, secondo quanto chiarito dal successivo articolo 1755, matura nel momento in cui le parti concludono l’affare per effetto dell’intervento del mediatore: è quindi necessario un nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, anche se l’attività del mediatore si è limitata al ritrovamento e all’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dall’intervento nelle varie fasi delle trattative. Ai fini del diritto alla provvigione, le trattative, avviate dall’intervento del mediatore, devono poi concretizzarsi nella “conclusione dell’affare”, che in caso di compravendita immobiliare la giurisprudenza ritiene coincidere con la stipula del contratto preliminare (Cassazione, 19 luglio 2002, n. 10553). Tuttavia, colui che ha esercitato l’attività di mediatore, per avere diritto al compenso, dev’essere iscritto nell’albo professionale dei mediatori, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Tribunale di Monza, sezione II, 16 settembre 2011; Cassazione, 8 luglio 2010, n. 16147).