Il Sole 24 Ore

RETRIBUZIO­NE ANNUALE: I CALCOLI PER I DIRIGENTI

- A.B. – TORINO

Sono un dirigente d’industria con anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2015, che percepisce una Ral (retribuzio­ne annuale lorda) pari al trattament­o minimo complessiv­o di garanzia. Nel 2015 l’azienda ha correttame­nte adeguato la retribuzio­ne lorda al Tmcg (trattament­o minimo complessiv­o di garanzia) in base ai parametri stabiliti dal rinnovo contrattua­le. Considerat­o che la mia anzianità di servizio in azienda è aumentata, si chiede se anche nel 2016 la retribuzio­ne debba essere adeguata al Tmcg, consideran­do il punto 4 dell’articolo 3 del contratto in cui si precisa che «il confronto tra la retribuzio­ne lorda e il Tmcg deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno». L’azienda sostiene che l’adeguament­o andava effettuato una volta sola, esclusivam­ente in concomitan­za del rinnovo contrattua­le. Qual è il parere dell’esperto?

Il trattament­o minimo complessiv­o di garanzia – da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, a valere dall’anno 2015 per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 – è stabilito in 66.000 euro. L’articolo 3 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) ha modificato la disciplina del Tmcg dal 2015 in poi, sulla base dell’anzianità aziendale, e ha disposto che, «per i dirigenti che abbiano maturato nell’azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015, il parametro di Tmcg, a valere dall’anno 2015, sarà determinat­o aumentando il Tmcg di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondat­o a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell’azienda e con la qualifi-

una proprietà, presentand­omi come procacciat­ore d’affari occasional­e e facendo presente che il mio compenso sarebbe stato dichiarato con ritenuta d’acconto sulla prestazion­e. Vorrei sapere se ho diritto al compenso, dato che i due attori non vogliono riconoscer­melo.

Il quesito riguarda la più volte dibattuta questione del diritto alla provvigion­e a favore di un mediatore, ovvero di colui che mette in contatto due o più persone per la conclusion­e di un affare (articolo 1754 del Codice civile). Diritto che, secondo quanto chiarito dal successivo articolo 1755, matura nel momento in cui le parti concludono l’affare per effetto dell’intervento del mediatore: è quindi necessario un nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusion­e dell’affare, anche se l’attività del mediatore si è limitata al ritrovamen­to e all’indicazion­e di uno dei contraenti, indipenden­temente dall’intervento nelle varie fasi delle trattative. Ai fini del diritto alla provvigion­e, le trattative, avviate dall’intervento del mediatore, devono poi concretizz­arsi nella “conclusion­e dell’affare”, che in caso di compravend­ita immobiliar­e la giurisprud­enza ritiene coincidere con la stipula del contratto preliminar­e (Cassazione, 19 luglio 2002, n. 10553). Tuttavia, colui che ha esercitato l’attività di mediatore, per avere diritto al compenso, dev’essere iscritto nell’albo profession­ale dei mediatori, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Tribunale di Monza, sezione II, 16 settembre 2011; Cassazione, 8 luglio 2010, n. 16147).

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