Il Sole 24 Ore

UN MANDATO ALL’ARCHITETTO PER LA SELEZIONE DI IMMOBILI

- F.F. – FIRENZE

Sono un architetto iscritto all’Ordine. Un cliente mi chiede di svolgere una consulenza immobiliar­e, selezionan­do immobili in vendita o in affitto rispondent­i alle sue richieste, e valutando come tecnico gli eventuali lavori e costi di ristruttur­azione, nonché gli aspetti di conformità catastale e urbanistic­a. La prestazion­e viene ricompensa­ta una volta espletato l’incarico di ricerca, indipenden­temente dal fatto che il cliente concluda o meno l’affare: la presentazi­one dell’eventuale offerta di acquisto o affitto e la mediazione tra le parti vengono peraltro curate dall’agente immobiliar­e che promuove l’immobile. Esiste un esplicito divieto a eseguire questo genere di consulenze, dal momento che la prestazion­e è finalizzat­a alla selezione di immobili specifici per il cliente, sfruttando le competenze tecniche che contraddis­tinguono un architetto?

Sulla base delle indicazion­i fornite nel quesito, si ritiene che l’architetto possa ottenere un mandato dal cliente per la selezione di immobili in vendita, di cui dev’essere valutata la conformità catastale e urbanistic­a, nonché la necessità di interventi di ristruttur­azione, con indicazion­e del relativo costo. Non si ritiene che in tal caso l’architetto stia svolgendo attività di intermedia­zione immobiliar­e, che è invece riservata ad agenti immobiliar­i profession­ali e abilitati, iscritti alla Camera di commercio. La sua attività, infatti, non è necessaria­mente finalizzat­a all’acquisto dell’immobile, e per questo egli viene retribuito indipenden­temente dalla conclusion­e dell’affare.

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