PER LA STUFA A PELLET È RICHIESTO L’«APE»
Una casa di vacanza in collina è priva dell’impianto di riscaldamento, in quanto mai utilizzata durante il periodo invernale. Per l’edificio è quindi stata rilasciata, nel 2013, la certificazione energetica con la dicitura “edificio privo di impianto termico”. Nel caso si volesse realizzare una canna fumaria per l’installazione di una stufa a pellet, occorre chiedere una nuova certificazione energetica?
La risposta è affermativa, nel senso che è necessario predisporre un “nuovo” Ape (attestato di prestazione energetica), in caso di installazione di un impianto di riscaldamento. Per l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192 del 2005, infatti, «l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare». L’installazione di un impianto termico (per esempio, di una stufa a pellet) modifica la classe energetica dell’im-
mobile, rendendo necessaria la predisposizione di un nuovo attestato di prestazione energetica (aggiornato). Si tenga presente che l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005 prevede che nei nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari soggetti a registrazione sia inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato. In caso di semplice realizzazione di una canna fumaria, invece, non si ritiene necessaria la predisposizione di un nuovo Ape.
A cura di Matteo Rezzonico