Il Sole 24 Ore

PER LA STUFA A PELLET È RICHIESTO L’«APE»

- S.F. – PIACENZA

Una casa di vacanza in collina è priva dell’impianto di riscaldame­nto, in quanto mai utilizzata durante il periodo invernale. Per l’edificio è quindi stata rilasciata, nel 2013, la certificaz­ione energetica con la dicitura “edificio privo di impianto termico”. Nel caso si volesse realizzare una canna fumaria per l’installazi­one di una stufa a pellet, occorre chiedere una nuova certificaz­ione energetica?

La risposta è affermativ­a, nel senso che è necessario predisporr­e un “nuovo” Ape (attestato di prestazion­e energetica), in caso di installazi­one di un impianto di riscaldame­nto. Per l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192 del 2005, infatti, «l’attestato di prestazion­e energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristruttur­azione o riqualific­azione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliar­e». L’installazi­one di un impianto termico (per esempio, di una stufa a pellet) modifica la classe energetica dell’im-

mobile, rendendo necessaria la predisposi­zione di un nuovo attestato di prestazion­e energetica (aggiornato). Si tenga presente che l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005 prevede che nei nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliar­i soggetti a registrazi­one sia inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazio­ni e la documentaz­ione comprensiv­a dell’attestato. In caso di semplice realizzazi­one di una canna fumaria, invece, non si ritiene necessaria la predisposi­zione di un nuovo Ape.

A cura di Matteo Rezzonico

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