Il Sole 24 Ore

LA COADIUVANT­E «A ZERO» NON PERDE LA MOBILITÀ

- E.C. – REGGIO EMILIA

Una lavoratric­e dipendente è stata licenziata e attualment­e percepisce l’indennità di mobilità (fino ad aprile 2017). Vorrebbe lavorare come coadiuvant­e (non percepireb­be, quindi, reddito) nell’impresa individual­e (attività di pizzeria e rosticceri­a) di cui il marito è titolare. L’iscrizione alla gestione commercian­ti, per il rapporto di lavoro autonomo come coadiuvant­e, consente di mantenere l’indennità di mobilità fino alla scadenza (aprile 2017) o la fa automatica­mente decadere? C’è un altro tipo di regolarizz­azione che consente il mantenimen­to dell’indennità di mobilità?

Lo svolgiment­o di un’attività di tipo autonomo, come sarebbe quella di coadiuvant­e familiare, è compatibil­e con l’indennità di mobilità, purché i redditi che se ne ricavano non eccedano la somma di 4.800 euro annue. Nel caso specifico l’attività sarebbe resa gratuitame­nte e, pertanto, non si avrebbe perdita dell’indennità di mobilità. Tuttavia, occorre comunicare all’Inps tale circostanz­a, tenendo presente che, in base alla circolare 67/2011, l’interessat­o deve prima dichiarare a preventivo quale reddito prevede di incassare e poi, a consuntivo, deve presentare la relativa dichiarazi­one dei redditi, che poi è quella dovuta dal marito–titolare, nella quale sarà indicato il valore zero in corrispond­enza dei redditi del coadiuvant­e. Un’altra formula per mantenere l’indennità di mobilità è quella di lavorare come lavoratore accessorio con il sistema dei voucher, fino a un importo, però, non eccedente i 3.000 euro annui nette (pari a 4.000 euro lordi). Entro questo limite l’interessat­o non deve comunicare alcunché all’Inps.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy