LA COADIUVANTE «A ZERO» NON PERDE LA MOBILITÀ
Una lavoratrice dipendente è stata licenziata e attualmente percepisce l’indennità di mobilità (fino ad aprile 2017). Vorrebbe lavorare come coadiuvante (non percepirebbe, quindi, reddito) nell’impresa individuale (attività di pizzeria e rosticceria) di cui il marito è titolare. L’iscrizione alla gestione commercianti, per il rapporto di lavoro autonomo come coadiuvante, consente di mantenere l’indennità di mobilità fino alla scadenza (aprile 2017) o la fa automaticamente decadere? C’è un altro tipo di regolarizzazione che consente il mantenimento dell’indennità di mobilità?
Lo svolgimento di un’attività di tipo autonomo, come sarebbe quella di coadiuvante familiare, è compatibile con l’indennità di mobilità, purché i redditi che se ne ricavano non eccedano la somma di 4.800 euro annue. Nel caso specifico l’attività sarebbe resa gratuitamente e, pertanto, non si avrebbe perdita dell’indennità di mobilità. Tuttavia, occorre comunicare all’Inps tale circostanza, tenendo presente che, in base alla circolare 67/2011, l’interessato deve prima dichiarare a preventivo quale reddito prevede di incassare e poi, a consuntivo, deve presentare la relativa dichiarazione dei redditi, che poi è quella dovuta dal marito–titolare, nella quale sarà indicato il valore zero in corrispondenza dei redditi del coadiuvante. Un’altra formula per mantenere l’indennità di mobilità è quella di lavorare come lavoratore accessorio con il sistema dei voucher, fino a un importo, però, non eccedente i 3.000 euro annui nette (pari a 4.000 euro lordi). Entro questo limite l’interessato non deve comunicare alcunché all’Inps.