Il Sole 24 Ore

SANZIONI AMMINISTRA­TIVE: NIENTE REMISSIONE IN BONIS

- F.A. – SALERNO

È stata convocata l’assemblea dei soci di una Srl per l’approvazio­ne del bilancio d’esercizio il 30 aprile 2016: poiché siamo in un anno bisestile, questo è il 121° giorno del 2016 e, perciò, si è andati oltre il limite consentito. La Camera di commercio competente ha inflitto alla società una sanzione amministra­tiva di 2.064 euro, a norma dell’articolo 2631, comma 1, del Codice civile. Questa è la sanzione prevista dalla legge, ma non esiste alcuna possibilit­à di ridurla, considerat­o che si tratta di un solo giorno di ritardo? Si può utilizzare la remissione “in bonis”, o, eventualme­nte, il ravvedimen­to operoso?

L’articolo 2631 del Codice civile stabilisce che gli amministra­tori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini previsti, sono puniti con la sanzione amministra­tiva da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressame­nte un termine, entro il quale effettuare la convocazio­ne, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministra­tori e sindaci sono venuti a conoscenza del presuppost­o che obbliga alla convocazio­ne dell’assemblea dei soci. La sanzione amministra­tiva è aumentata di un terzo in caso di convocazio­ne a seguito di perdite, o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. Trattandos­i di una sanzione amministra­tiva, non è possibile fruire del ravvedimen­to operoso né della remissione in bonis.

A cura di Gianluca Dan

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