SANZIONI AMMINISTRATIVE: NIENTE REMISSIONE IN BONIS
È stata convocata l’assemblea dei soci di una Srl per l’approvazione del bilancio d’esercizio il 30 aprile 2016: poiché siamo in un anno bisestile, questo è il 121° giorno del 2016 e, perciò, si è andati oltre il limite consentito. La Camera di commercio competente ha inflitto alla società una sanzione amministrativa di 2.064 euro, a norma dell’articolo 2631, comma 1, del Codice civile. Questa è la sanzione prevista dalla legge, ma non esiste alcuna possibilità di ridurla, considerato che si tratta di un solo giorno di ritardo? Si può utilizzare la remissione “in bonis”, o, eventualmente, il ravvedimento operoso?
L’articolo 2631 del Codice civile stabilisce che gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite, o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. Trattandosi di una sanzione amministrativa, non è possibile fruire del ravvedimento operoso né della remissione in bonis.
A cura di Gianluca Dan