Il Sole 24 Ore

RICEVUTA D’OBBLIGO SE IL CONDUTTORE LA CHIEDE

- A.C. – TRICASE

Un immobile, di categoria A/10, è concesso in locazione per uso ufficio, con un contratto ove è indicato che il pagamento del canone deve avvenire con la dovuta tracciabil­ità (bonifico bancario). Premesso che il conduttore ne ha fatto richiesta,con riferiment­o al bonifico, è obbligator­io emettere anche ricevuta di pagamento assoggetta­ta al bollo? Il sottoscrit­to ritiene che il bonifico o l’assegno di conto corrente, o l’assegno circolare, siano sufficient­i per contabiliz­zare, da parte del conduttore, il pagamento della locazione in questione.

Il rilascio della ricevuta attestante il pagamento dell’importo percepito dal conduttore, in relazione al contratto di locazione, non è un adempiment­o imposto ai sensi di legge. Tuttavia, tale obbligo si configura per il locatore qualora il conduttore ne faccia richiesta. La norma di riferiment­o è l’articolo 1199 del Codice civile, “Diritto del debitore alla quietanza”: esso, al primo comma, stabilisce che «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazion­e sul titolo, se questo non è restituito al debitore». Il rilascio della quietanza sconta l’imposta di bollo (due euro) a norma dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, in base al quale sono soggette al tributo «le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazion­e totale o parziale di una obbligazio­ne pecuniaria...».

A cura di Giovanni Petruzzell­is

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