RICEVUTA D’OBBLIGO SE IL CONDUTTORE LA CHIEDE
Un immobile, di categoria A/10, è concesso in locazione per uso ufficio, con un contratto ove è indicato che il pagamento del canone deve avvenire con la dovuta tracciabilità (bonifico bancario). Premesso che il conduttore ne ha fatto richiesta,con riferimento al bonifico, è obbligatorio emettere anche ricevuta di pagamento assoggettata al bollo? Il sottoscritto ritiene che il bonifico o l’assegno di conto corrente, o l’assegno circolare, siano sufficienti per contabilizzare, da parte del conduttore, il pagamento della locazione in questione.
Il rilascio della ricevuta attestante il pagamento dell’importo percepito dal conduttore, in relazione al contratto di locazione, non è un adempimento imposto ai sensi di legge. Tuttavia, tale obbligo si configura per il locatore qualora il conduttore ne faccia richiesta. La norma di riferimento è l’articolo 1199 del Codice civile, “Diritto del debitore alla quietanza”: esso, al primo comma, stabilisce che «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore». Il rilascio della quietanza sconta l’imposta di bollo (due euro) a norma dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, in base al quale sono soggette al tributo «le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria...».
A cura di Giovanni Petruzzellis