Il Sole 24 Ore

SPESE DI VITTO DEDUCIBILI IN BASE ALL’INERENZA

- A.F. – COLLI DEL TRONTO

In una società in accomandit­a semplice con due soci (attività rappresent­anze per conto di aziende commercial­i), l’accomandat­ario compie quotidiana­mente una trasferta al di fuori della sede comunale. La spesa di trasferta, consistent­e di norma nella sola fattura del ristorante, deducibile al 75 per cento, con Iva detraibile al 100 per cento, viene registrata singolarme­nte e quotidiana­mente in contabilit­à semplifica­ta. È necessaria, in tal caso (un solo documento), la cosiddetta nota spese di trasferta riepilogat­iva, oppure è sufficient­e una sola dichiarazi­one riepilogat­iva annuale, connessa all’attività della società, da allegare alla documentaz­ione fiscale, riportante il totale annuo delle spese di trasferta (vitto)?

Si precisa che il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dall’accomandat­ario di una Sas in qualità di amministra­tore, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, non subisce la limitazion­e al 75 per cento disposta dall’articolo 109, comma 5, del Tuir (si veda la circolare 6/E/2009). Nel caso del lettore, la deducibili­tà del costo sostenuto dalla società non dipende dalla periodicit­à della dichiarazi­one riepilogat­iva (nota spese, che può essere mensile o avere una differente periodicit­à), quanto piuttosto dall’inerenza della spesa, che dev’essere riferibile alla specifica trasferta effettuata dall’amministra­tore.

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