SPESE DI VITTO DEDUCIBILI IN BASE ALL’INERENZA
In una società in accomandita semplice con due soci (attività rappresentanze per conto di aziende commerciali), l’accomandatario compie quotidianamente una trasferta al di fuori della sede comunale. La spesa di trasferta, consistente di norma nella sola fattura del ristorante, deducibile al 75 per cento, con Iva detraibile al 100 per cento, viene registrata singolarmente e quotidianamente in contabilità semplificata. È necessaria, in tal caso (un solo documento), la cosiddetta nota spese di trasferta riepilogativa, oppure è sufficiente una sola dichiarazione riepilogativa annuale, connessa all’attività della società, da allegare alla documentazione fiscale, riportante il totale annuo delle spese di trasferta (vitto)?
Si precisa che il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dall’accomandatario di una Sas in qualità di amministratore, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, non subisce la limitazione al 75 per cento disposta dall’articolo 109, comma 5, del Tuir (si veda la circolare 6/E/2009). Nel caso del lettore, la deducibilità del costo sostenuto dalla società non dipende dalla periodicità della dichiarazione riepilogativa (nota spese, che può essere mensile o avere una differente periodicità), quanto piuttosto dall’inerenza della spesa, che dev’essere riferibile alla specifica trasferta effettuata dall’amministratore.