Il Sole 24 Ore

ASSEGNAZIO­NE AGEVOLATA E SUCCESSIVA CHIUSURA

- M.B. – MODENA

Nel caso di un’assegnazio­ne agevolata effettuata entro il 30 settembre 2015, la società (di persone) è stata posta in liquidazio­ne e viene chiusa e cancellata nel mese di ottobre successivo. L’imposta sostitutiv­a, nelle due rate previste, viene comunque pagata tramite modello F24 intestato alla società estinta? In tal caso il pagamento può essere addebitato sul conto corrente dei soci?

È opportuno “intestare” alla società il modello F24, altrimenti non si riuscirebb­e a “incrociare” negli archivi informatic­i i dati del pagamento e quelli del soggetto passivo debitore dell’imposta. Si suggerisce, tuttavia, di trascriver­e anche il codice fiscale del socio che esegue il pagamento (illimitata­mente e solidalmen­te responsabi­le con la società), indicandol­o come “coobbligat­o” (il codice identifica­tivo del coobbligat­o è 50). L’importo dell’F24 può essere addebitato sul conto del socio che versa (o, comunque, di un terzo qualsiasi), a patto che sia ordinato alla banca dal titolare del conto via “home banking”. Il pagamento non può essere fatto, invece, inviando il modello al sito internet dell’agenzia delle Entrate (via F24 Web oppure F24 online), perché il codice fiscale del debitore (la società) e quello del titolare dei conto bancario da addebitare (il socio o il terzo) non coincidono e il pagamento sarebbe rifiutato dalla banca.

A cura di Ezio Maria Pisapia

re: dalla revoca dell’istanza ai ruoli in contenzios­o», pubblicato sul Sole 24 Ore del 22 novembre 2016.

A cura di Rosanna Acierno

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