Il Sole 24 Ore

REVOCABILE LA DONAZIONE POST PREAVVISO D’IPOTECA U.M.

- M.C. – BENEVENTO

Ho stipulato un fondo patrimonia­le nel 2001, inserendo diversi beni ricevuti in donazione, e in regime di separazion­e dei beni con il coniuge. Nel caso di donazione della nuda proprietà, a favore di un figlio, di un immobile, e con un procedimen­to di preavviso di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia per debiti di una società fallita, dove ho prestato fideiussio­ne, fondo di garanzia, la stessa Equitalia può revocare la donazione e, in tal caso, il bene torna nel fondo o può essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte della stessa Equitalia, nonostante l’opposizion­e alla procedura ipotecaria?

Lo scopo dell’azione revocatori­a è di far dichiarare “inefficace” (non di far “annullare”), nei confronti del solo creditore, gli atti con i quali il debitore sottrae propri beni alle ragioni del creditore (articolo 2901 del Codice civile). La donazione in favore del figlio è, a maggior ragione, revocabile, consideran­do che il lettore l’ha disposta dopo avere ricevuto il preavviso di iscrizione ipotecaria. Se la domanda revocatori­a è accolta, per Equitalia il bene donato ritorna al suo stato iniziale, ossia appartamen­to di proprietà dei genitori defunti, può essere considerat­a reddito ai fini dell’assegno sociale?

– MILANO

Si ritiene che il reddito in questione rientri fra quelli che influiscon­o per la concession­e dell’assegno sociale. Infatti, alla formazione del reddito per l’assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell’imposizion­e fiscale e contributi­va, di qualsiasi natura (retribuzio­ni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati eccetera). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrispost­i a norma del Codice civile.

A cura di Aldo Forte

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy