REVOCABILE LA DONAZIONE POST PREAVVISO D’IPOTECA U.M.
Ho stipulato un fondo patrimoniale nel 2001, inserendo diversi beni ricevuti in donazione, e in regime di separazione dei beni con il coniuge. Nel caso di donazione della nuda proprietà, a favore di un figlio, di un immobile, e con un procedimento di preavviso di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia per debiti di una società fallita, dove ho prestato fideiussione, fondo di garanzia, la stessa Equitalia può revocare la donazione e, in tal caso, il bene torna nel fondo o può essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte della stessa Equitalia, nonostante l’opposizione alla procedura ipotecaria?
Lo scopo dell’azione revocatoria è di far dichiarare “inefficace” (non di far “annullare”), nei confronti del solo creditore, gli atti con i quali il debitore sottrae propri beni alle ragioni del creditore (articolo 2901 del Codice civile). La donazione in favore del figlio è, a maggior ragione, revocabile, considerando che il lettore l’ha disposta dopo avere ricevuto il preavviso di iscrizione ipotecaria. Se la domanda revocatoria è accolta, per Equitalia il bene donato ritorna al suo stato iniziale, ossia appartamento di proprietà dei genitori defunti, può essere considerata reddito ai fini dell’assegno sociale?
– MILANO
Si ritiene che il reddito in questione rientri fra quelli che influiscono per la concessione dell’assegno sociale. Infatti, alla formazione del reddito per l’assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati eccetera). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.
A cura di Aldo Forte