NON INCIDONO LE RATE NON PAGATE AL 30 SETTEMBRE
La società Xyz Srl sta studiando la fattibilità finanziaria legata a una eventuale adesione a una sanatoria per le cartelle emesse entro il 31 dicembre 2015. Le cartelle risultano essere già oggetto di rateazione con l’agente della riscossione. Alla data odierna, la società Xyz Srl presenta una regolarità fiscale nel pagamento delle somme iscritte a ruolo e, seppure tutti le dilazioni in essere siano da considerare non decadute3, risultano degli omessi pagamenti delle rate per un numero inferiore al limite per il decadimento del piano di rateazione. Come previsto all’articolo 6, comma 8, del Dl 193/2016, la società provvederà ad adempiere ai versamenti rateali con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Si chiede se gli omessi versamenti possono essere considerati ostativi per il beneficio alla sanatoria e se, pertanto, la società deve provvedere a sanare le rate a oggi insolute.
La società può accedere alla definizione agevolata anche se non salda le rate scadute al 30 settembre 2016. L’articolo 6, comma 8, del Dl 193/2016 stabilisce che i contribuenti i quali hanno ottenuto la dilazione di pagamento possono accedere alla definizione agevolata «se risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016». Lo scopo di questa norma sembra quello di evitare facili furbizie, una volta che il decreto legge è stato promulgato. I debitori sarebbero indotti a non versare le quote di sanzioni e di interessi di mora incluse nelle tre rate in scadenza dopo l’introduzione dell’agevolazione. Se questa è la “ratio” della disposizione, essa non esige che sia stato sistemato “tutto” il pregresso (le rate scadute e non pagate prima dell’emanazione del decreto). Per una conferma di questa interpretazione, si consiglia, tuttavia, di attendere la conversione in legge del decreto, prevista per il 23 dicembre 2016, nonché le direttive da parte dell’agenzia delle Entrate e, eventualmente, di Equitalia.