DEFINIZIONE AGEVOLATA ANCHE PER PARTE DEL CARICO
Vorrei aderire alla rottamazione delle cartelle. L’adesione può riguardare solo alcuni ruoli o dev’essere a tutta la situazione debitoria? Avendo in essere due rateizzazioni non decadute, ma con qualche rata saltata, devo, prima di aderire al condono, pagare tutte le rate scadute?
L’articolo 6 del Dl 193/2016 non esige che la definizione agevolata riguardi tutto il carico pendente presso l’agente della riscossione. Il contribuente può indicare specifiche cartelle da definire in via agevolata, ed escluderne altre (per esempio, quelle per le quali è in corso un contenzioso, o quelle che a suo giudizio sono prescritte). Non c’è alcun ostacolo a definire in via agevolata anche i carichi inclusi in provvedimenti di dilazione, dai quali il contribuente non sia decaduto, nonostante il mancato pagamento di qualche rata scaduta anteriormente al 1° ottobre 2016. Condizione imprescindibile per aderire alla sanatoria è, invece, che il debitore sia in regola con il pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre (comma 8: «la facoltà di definizione... può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute... e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016»).