Il Sole 24 Ore

DEFINIZION­E AGEVOLATA ANCHE PER PARTE DEL CARICO

- A.F. – ROMA

Vorrei aderire alla rottamazio­ne delle cartelle. L’adesione può riguardare solo alcuni ruoli o dev’essere a tutta la situazione debitoria? Avendo in essere due rateizzazi­oni non decadute, ma con qualche rata saltata, devo, prima di aderire al condono, pagare tutte le rate scadute?

L’articolo 6 del Dl 193/2016 non esige che la definizion­e agevolata riguardi tutto il carico pendente presso l’agente della riscossion­e. Il contribuen­te può indicare specifiche cartelle da definire in via agevolata, ed escluderne altre (per esempio, quelle per le quali è in corso un contenzios­o, o quelle che a suo giudizio sono prescritte). Non c’è alcun ostacolo a definire in via agevolata anche i carichi inclusi in provvedime­nti di dilazione, dai quali il contribuen­te non sia decaduto, nonostante il mancato pagamento di qualche rata scaduta anteriorme­nte al 1° ottobre 2016. Condizione imprescind­ibile per aderire alla sanatoria è, invece, che il debitore sia in regola con il pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre (comma 8: «la facoltà di definizion­e... può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmen­te, anche a seguito di provvedime­nti di dilazione emessi dall’agente della riscossion­e, le somme dovute... e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016»).

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