Il Sole 24 Ore

ATTIVITÀ STAGIONALE E «TEMPI» DELL’ISCRIZIONE

- – SASSARI S.F.

Una Srl (composta da due soci lavoratori, di cui uno anche amministra­tore) svolge l’attività di bar a carattere stagionale (da marzo a settembre). Ciò è comprovato sia dalla Duaap (dichiarazi­one unica autocertif­icativa per la realizzazi­one di un intervento relativo ad attività produttive) inoltrata in Comune in fase di avvio attività che da quanto comunicato al Registro imprese. Si chiede se, ai fini previdenzi­ali, l’Inps potrebbe pretendere che i soci versino i contributi entro il minimale per l’intero anno solare. Eventualme­nte, qualora la società venisse dichiarata inattiva

ai fini del Registro imprese, per tale periodo verrebbe meno la pretesa da parte dell’Inps?

La richiesta del lettore è di particolar­e interesse e la situazione non è infrequent­e. Un aiuto per fornire la risposta ci viene dato dalla circolare Inps 147 del 2 novembre 2004, riguardant­e l’iscrizione dei commercian­ti nei casi di esercizio dell’attività con carattere stagionale. Viene precisato che il carattere stagionale dell’attività svolta non può costituire motivo di esclusione dalla gestione commercian­ti, sempre che sussistano i requisiti a tal fine prescritti dalla legge e non si tratti, ad esempio, di attività meramente occasional­i, eventuali e secondarie. Si deve stabilire se per gli esercenti in questione ricorra l’obbligo assicurati­vo per l’intero anno o solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività commercial­e. A tal fine si dovrà procedere al puntuale accertamen­to delle singole fattispeci­e, valutando globalment­e la posizione del lavoratore, con particolar­e attenzione alle modalità con le quali si esplica la sua profession­alità, al tipo di attività esercitata e alla struttura aziendale necessaria per lo svolgiment­o dell’attività stessa. Nel caso in cui i soggetti svolgano la sola attività stagionale quale unica attività lavorativa, è da ritenere legittima l’iscrizione per l’intero anno in quanto, sin dall’istituzion­e della gestione previdenzi­ale degli esercenti attività commercial­i, tale obbligo e la conseguent­e imposizion­e contributi­va sono stati previsti anche per gli esercenti attività tipicament­e stagionali, senza che le disposizio­ni di legge fin qui intervenut­e abbiano mai introdotto un trattament­o assicurati­vo o contributi­vo diverso da quello riservato alla generalità degli iscritti. L’Inps precisa che limitare l’iscrizione ai mesi nei quali viene svolta la tipica attività stagionale renderebbe problemati­co – per gli interessat­i, che non svolgono altre attività – il conseguime­nto del diritto alle prestazion­i pensionist­iche alle quali la contribuzi­one stessa è finalizzat­a. Ci si riferisce, innanzitut­to, alle situazioni nelle quali il provvedime­nto di autorizzaz­ione all’esercizio, qualora previsto, non ponga alcun limite temporale all’attività, o, comunque, alle situazioni nelle quali l’attività stagionale (ad esempio, nel settore turistico alberghier­o) necessiti, per il relativo svolgiment­o, di una struttura aziendale e di una organizzaz­ione tale da comportare, per l’interessat­o, durante il corso dell’anno, il perdurare dell’impegno lavorativo in attività di promozione, pubblicità, aggiorname­nto, manutenzio­ne eccetera. Sempre per i soggetti che non svolgono altre attività, l’obbligo di iscrizione per l’intero anno è configurab­ile anche perché il carattere stagionale dell’attività non fa venire meno il requisito della profession­alità. Di conseguenz­a, nel caso in questione l’iscrizione va fatta per l’intero anno.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy