ATTIVITÀ STAGIONALE E «TEMPI» DELL’ISCRIZIONE
Una Srl (composta da due soci lavoratori, di cui uno anche amministratore) svolge l’attività di bar a carattere stagionale (da marzo a settembre). Ciò è comprovato sia dalla Duaap (dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive) inoltrata in Comune in fase di avvio attività che da quanto comunicato al Registro imprese. Si chiede se, ai fini previdenziali, l’Inps potrebbe pretendere che i soci versino i contributi entro il minimale per l’intero anno solare. Eventualmente, qualora la società venisse dichiarata inattiva
ai fini del Registro imprese, per tale periodo verrebbe meno la pretesa da parte dell’Inps?
La richiesta del lettore è di particolare interesse e la situazione non è infrequente. Un aiuto per fornire la risposta ci viene dato dalla circolare Inps 147 del 2 novembre 2004, riguardante l’iscrizione dei commercianti nei casi di esercizio dell’attività con carattere stagionale. Viene precisato che il carattere stagionale dell’attività svolta non può costituire motivo di esclusione dalla gestione commercianti, sempre che sussistano i requisiti a tal fine prescritti dalla legge e non si tratti, ad esempio, di attività meramente occasionali, eventuali e secondarie. Si deve stabilire se per gli esercenti in questione ricorra l’obbligo assicurativo per l’intero anno o solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività commerciale. A tal fine si dovrà procedere al puntuale accertamento delle singole fattispecie, valutando globalmente la posizione del lavoratore, con particolare attenzione alle modalità con le quali si esplica la sua professionalità, al tipo di attività esercitata e alla struttura aziendale necessaria per lo svolgimento dell’attività stessa. Nel caso in cui i soggetti svolgano la sola attività stagionale quale unica attività lavorativa, è da ritenere legittima l’iscrizione per l’intero anno in quanto, sin dall’istituzione della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, tale obbligo e la conseguente imposizione contributiva sono stati previsti anche per gli esercenti attività tipicamente stagionali, senza che le disposizioni di legge fin qui intervenute abbiano mai introdotto un trattamento assicurativo o contributivo diverso da quello riservato alla generalità degli iscritti. L’Inps precisa che limitare l’iscrizione ai mesi nei quali viene svolta la tipica attività stagionale renderebbe problematico – per gli interessati, che non svolgono altre attività – il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche alle quali la contribuzione stessa è finalizzata. Ci si riferisce, innanzitutto, alle situazioni nelle quali il provvedimento di autorizzazione all’esercizio, qualora previsto, non ponga alcun limite temporale all’attività, o, comunque, alle situazioni nelle quali l’attività stagionale (ad esempio, nel settore turistico alberghiero) necessiti, per il relativo svolgimento, di una struttura aziendale e di una organizzazione tale da comportare, per l’interessato, durante il corso dell’anno, il perdurare dell’impegno lavorativo in attività di promozione, pubblicità, aggiornamento, manutenzione eccetera. Sempre per i soggetti che non svolgono altre attività, l’obbligo di iscrizione per l’intero anno è configurabile anche perché il carattere stagionale dell’attività non fa venire meno il requisito della professionalità. Di conseguenza, nel caso in questione l’iscrizione va fatta per l’intero anno.