Il Sole 24 Ore

POSSIBILE USARE I VOUCHER PER BREVI SOSTITUZIO­NI

- M.M. – ALVIGNANO G.P. – LAIVES

Ci sono due possibilit­à legate alla tipologia di attività del padre del lettore: – o essa viene regolarizz­ata con un rapporto di lavoro dipendente, magari con contratto part time, individuan­do però le ore delle prestazion­i (ad esempio, due ore al giorno oppure dalle 12 alle 14); – oppure si instaura un rapporto di lavoro accessorio, con il limite di 2.020 euro netti all’anno (pari a 2.693 euro lordi

Sono il titolare di una edicola/cartoleria da circa tre anni. È sorta la necessità di farmi sostituire quando mi reco in banca o lascio il negozio per altre commission­i legate all’esercizio suddetto. Chiedo come posso sistemare giuridicam­ente la posizione di mio padre, pensionato, che mi sostituisc­e in queste occasioni. catastale rivalutato dell’unico immobile di proprietà. Dopo pochi mesi, la società semplice vende l’immobile a un valore di mercato superiore all’importo assoggetta­to a imposta sostitutiv­a, e, considerat­o che la società detiene l’immobile da più di cinque anni, non assoggetta la plusvalenz­a a tassazione neanche in capo ai soci. Tale importo è l’utile, su cui non sono state pagate imposte, che confluisce in una riserva. Dopo altri mesi, la società si scioglie. L’importo di quella riserva, derivante dalla plusvalenz­a non soggetta a tassazione nell’esercizio in cui è emersa, distribuit­o in sede di liquidazio­ne della società semplice, costituisc­e materia imponibile in capo ai soci, per effetto del combinato disposto degli articoli 20–bis e 47, comma 7, del Tuir, da dichiarare nel quadro RH, indicando nella sezione 1, colonna 2, il codice 8?

Le somme derivanti dalla cessione di un immobile detenuto per almeno cinque anni non concorrono alla formazione del reddito imponibile, essendo esonerate da tassazione, ex articolo 67 del Tuir. Pertanto, la distribuzi­one di tali somme non comporta tassazione in capo ai soci della società semplice. La circolare 26/ E/ 2016 ha chiarito che, ai fini dell’applicazio­ne della disposizio­ne di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir – che prevede l’imponibili­tà delle plusvalenz­e realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni – l’operazione di trasformaz­ione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquenni­o. Mentre in presenza di una operazione di trasformaz­ione in società semplice i beni che non possono godere dell’agevolazio­ne in argomento, in quanto all’atto della trasformaz­ione non possiedono le necessarie caratteris­tiche richieste dalla norma, devono essere assoggetta­ti a tassazione con i criteri ordinari, configuran­dosi in tale ipotesi una fattispeci­e riconducib­ile alle previsioni dell’articolo 85, comma 2, e dell’articolo 86, comma 1, lettera c, del Tuir.

A cura di Gianluca Dan

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