POSSIBILE USARE I VOUCHER PER BREVI SOSTITUZIONI
Ci sono due possibilità legate alla tipologia di attività del padre del lettore: – o essa viene regolarizzata con un rapporto di lavoro dipendente, magari con contratto part time, individuando però le ore delle prestazioni (ad esempio, due ore al giorno oppure dalle 12 alle 14); – oppure si instaura un rapporto di lavoro accessorio, con il limite di 2.020 euro netti all’anno (pari a 2.693 euro lordi
Sono il titolare di una edicola/cartoleria da circa tre anni. È sorta la necessità di farmi sostituire quando mi reco in banca o lascio il negozio per altre commissioni legate all’esercizio suddetto. Chiedo come posso sistemare giuridicamente la posizione di mio padre, pensionato, che mi sostituisce in queste occasioni. catastale rivalutato dell’unico immobile di proprietà. Dopo pochi mesi, la società semplice vende l’immobile a un valore di mercato superiore all’importo assoggettato a imposta sostitutiva, e, considerato che la società detiene l’immobile da più di cinque anni, non assoggetta la plusvalenza a tassazione neanche in capo ai soci. Tale importo è l’utile, su cui non sono state pagate imposte, che confluisce in una riserva. Dopo altri mesi, la società si scioglie. L’importo di quella riserva, derivante dalla plusvalenza non soggetta a tassazione nell’esercizio in cui è emersa, distribuito in sede di liquidazione della società semplice, costituisce materia imponibile in capo ai soci, per effetto del combinato disposto degli articoli 20–bis e 47, comma 7, del Tuir, da dichiarare nel quadro RH, indicando nella sezione 1, colonna 2, il codice 8?
Le somme derivanti dalla cessione di un immobile detenuto per almeno cinque anni non concorrono alla formazione del reddito imponibile, essendo esonerate da tassazione, ex articolo 67 del Tuir. Pertanto, la distribuzione di tali somme non comporta tassazione in capo ai soci della società semplice. La circolare 26/ E/ 2016 ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir – che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni – l’operazione di trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio. Mentre in presenza di una operazione di trasformazione in società semplice i beni che non possono godere dell’agevolazione in argomento, in quanto all’atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi in tale ipotesi una fattispecie riconducibile alle previsioni dell’articolo 85, comma 2, e dell’articolo 86, comma 1, lettera c, del Tuir.
A cura di Gianluca Dan