Il Sole 24 Ore

UN CONTENZIOS­O NON STOPPA LA ROTTAMAZIO­NE

- A.P. – CREMONA

Nel caso di cartella derivante da avviso di accertamen­to, parzialmen­te annullato in favore del contribuen­te dalla Commission­e tributaria regionale, per il quale è pendente giudizio in Cassazione (nel quale il contribuen­te ha presentato ricorso per l’annullamen­to totale dell’avviso, mentre l’agenzia delle Entrate ha presentato controrico­rso per la riforma parziale della sentenza di secondo grado, nella parte in cui quest’ultima ha annullato l’avviso a favore del contribuen­te), la rottamazio­ne della relativa cartella determina l’estinzione dell’intero giudizio? In particolar­e, l’impegno del contribuen­te a rinunciare al giudizio (e quindi al ricorso pendente in Cassazione), che dovrà essere assunto con la sottoscriz­ione dell’istanza di rottamazio­ne, comporta che anche il controrico­rso presentato dall’agenzia delle Entrate cesserà automatica­mente o, comunque, dovrà essere da quest’ultima obbligator­iamente rinunciato?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del Dl 193/2016, la presenza di un contenzios­o non osta alla sanatoria, ma è necessario che, nell’istanza, il debitore si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a presentare impugnazio­ne avverso la sentenza. Ciò premesso, l’impegno del contribuen­te a rinunciare al giudizio (e, quindi, al ricorso pendente in cassazione), che dovrà essere assunto con la sottoscriz­ione dell’istanza di rottamazio­ne, dovrebbe comportare che anche il controrico­rso presentato dall’agenzia delle Entrate cesserà automatica­mente. In proposito, si veda l’articolo «Rottamazio­ne da chiari-

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