UN CONTENZIOSO NON STOPPA LA ROTTAMAZIONE
Nel caso di cartella derivante da avviso di accertamento, parzialmente annullato in favore del contribuente dalla Commissione tributaria regionale, per il quale è pendente giudizio in Cassazione (nel quale il contribuente ha presentato ricorso per l’annullamento totale dell’avviso, mentre l’agenzia delle Entrate ha presentato controricorso per la riforma parziale della sentenza di secondo grado, nella parte in cui quest’ultima ha annullato l’avviso a favore del contribuente), la rottamazione della relativa cartella determina l’estinzione dell’intero giudizio? In particolare, l’impegno del contribuente a rinunciare al giudizio (e quindi al ricorso pendente in Cassazione), che dovrà essere assunto con la sottoscrizione dell’istanza di rottamazione, comporta che anche il controricorso presentato dall’agenzia delle Entrate cesserà automaticamente o, comunque, dovrà essere da quest’ultima obbligatoriamente rinunciato?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del Dl 193/2016, la presenza di un contenzioso non osta alla sanatoria, ma è necessario che, nell’istanza, il debitore si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a presentare impugnazione avverso la sentenza. Ciò premesso, l’impegno del contribuente a rinunciare al giudizio (e, quindi, al ricorso pendente in cassazione), che dovrà essere assunto con la sottoscrizione dell’istanza di rottamazione, dovrebbe comportare che anche il controricorso presentato dall’agenzia delle Entrate cesserà automaticamente. In proposito, si veda l’articolo «Rottamazione da chiari-