Il Sole 24 Ore

Nuove comunicazi­oni Iva al debutto nel 2017: più oneri per imprese e profession­isti

- Gian Paolo Tosoni

Balzanelli, Brusaterra, De Stefani, Sirri, Tosoni

pÈ definitivo: dal 2017 cambiano radicalmen­te gli adempiment­i periodici ai fini Iva, con l’avvio della trasmissio­ne telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate. Con la conversion­e in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva devono comunicare con cadenza trimestral­e i dati identifica­tivi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/ committent­e, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.

Se la tipologia della operazione riguarda solamente la di- stinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazi­one coincidono con quelli registrati ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/72, relativame­nte alla fatture attive; per le fatture di acquisto, l’articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazi­one del numero progressiv­o attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazi­one. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressiv­o attribuito dal fornitore.

Non è richiesto l’invio dei corrispett­ivi annotati nell’apposito registro di cui all'articolo 24 del Dpr 633/72.

Le comunicazi­oni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).

Inoltre, esclusivam­ente per l’anno 2017, la comunicazi­one relativa al primo semestre (probabilme­nte si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre», da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazi­oni del primo trimestre, vi è una anticipazi­one per quelle del secondo trimestre 2017, che scadrebber­o naturalmen­te il 16 settembre.

In sede di conversion­e in legge è stato introdotto l’obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L’obbligo per gli agricoltor­i minimi dovrebbe riguardare solo le autofattur­e (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l’obbligo della registrazi­one. Analogo adempiment­o “parziale” dovrebbe riguardare le associazio­ni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l’obbligo di registrare quelle di acquisto.

Un secondo adempiment­o che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissio­ne telematica delle liquidazio­ni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazi­oni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissio­ne delle liquidazio­ni, i soggetti esonerati dalla presentazi­one della dichiarazi­one annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivam­ente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissio­ne delle liquidazio­ni periodiche è sempre trimestral­e, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.

È previsto un provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazi­oni.

La dichiarazi­one annuale Iva avrà una nuova scadenza dall’anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.

I nuovi obblighi vengono accompagna­ti (si veda anche l’articolo a destra) dall’eliminazio­ne dell’adempiment­o dello spesometro, dell’invio del modello Intra acquisti e della comunicazi­one da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”, anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.

Prorogato al 1° aprile 2017 l’obbligo della comunicazi­one telematica dei corrispett­ivi per cessioni di beni e prestazion­i di servizi mediante distributo­ri automatici resa obbligator­ia dal Dlgs 127/2015.

Imprese e profession­isti si chiedono se sia opportuna l’opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissio­ne telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l’articolo in alto).

L’ALTRO ADEMPIMENT­O Introdotto anche l’obbligo di trasmetter­e le liquidazio­ni periodiche

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UMBERTO GRATI
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