Contributi alle casse cumulabili con versamenti ad altre gestioni
Per i professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps dovrebbe essere finito il balletto sui contributi da versare. Il disegno di legge di bilancio prevede che dall’anno prossimo l’aliquota sia, in via definitiva, al 25% rispetto al 27% attuale. A differenza di quanto avvenuto nel recente passato, non si interviene quindi con un provvedimento di portata temporanea per bloccare l’aumento dell’aliquota, che in base alla legge 92/2012 sarebbe dovuto arrivare al 33% nel 2018 così da equipararlo a quello dei lavoratori dipendenti. Il provvedimento riguarda circa 280mila professionisti con partita Iva senza obbligo di iscrizione a un albo e di contribuzione al rispettivo ente previdenziale. Secondo quanto illustrato dal sottosegretario Tommaso Nannicini, un’aliquota al 25% garantisce al lavoratore autonomo lo stesso tasso di sostituzione del 70-80% raggiunto da un dipendente con il 33 per cento.
Per i professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, invece, la novità più rilevante è la possibilità di cumulare, secondo le nuove regole previste nella legge di Bilancio, i contributi versati nelle Casse di previdenza dei professionisti con quelli conferiti in altre gestioni. Se il quadro normativo verrà approvato definitivamente, i professionisti potranno sommare i vari contributi, anche se hanno già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni, senza oneri, e beneficiare così di una pensione calcolata pro quota, con le rispettive regole, dalle diverse gestioni coinvolte. I requisiti previdenziali e contributivi da raggiungere saranno però quelli previsti per la generalità dei lavoratori: 67 anni e 7 mesi per il trattamento di vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) per l’anticipata.
Sul versante fiscale, per i professionisti è confermato il superammortamento al 150% su beni hi-tech, mentre per le imprese a contabilità semplificata debutta il principio di cassa per la tassazione dei redditi.
Il Ddl di bilancio apre poi alla possibilità di emettere la nota di credito Iva, nel caso di mancato pagamento per procedure concorsuali, solo alla conclusione della procedura. Per gli imprenditori individuali, snc e sas, al via l’imposta sul reddito d’impresa, che si calcola sugli utili trattenuti in azienda (aliquota unica Ires) al 24 per cento.