Il Sole 24 Ore

Superato il rischio di sovrapporr­e i livelli contrattua­li

- di Carlo Dell’Aringa* * Economista del lavoro, deputato Pd

Concluso positivame­nte il rinnovo del contratto di metalmecca­nici, sorge spontanea la domanda se si sono poste le premesse per un successo del confronto sul nuovo modello contrattua­le che si aprirà la settimana prossima tra sindacati e Confindust­ria.

Io credo di si, perché si è fatto un passo in avanti significat­ivo verso l’obiettivo di un allargamen­to del raggio di azione della contrattaz­ione decentrata.

Che ce ne sia bisogno tutti lo riconoscon­o, almeno a parole, ma l’obiettivo è impedito da condizioni sia di carattere economico sia istituzion­ale.

I fattori economici sono rappresent­ati da una crescita bassa, vicina allo zero, sia di prezzi che della produttivi­tà, una situazione questa che limita lo spazio per aumenti dei salari. L’assetto istituzion­ale, poi, prevede un forte livello nazionale di contrattaz­ione che lascia solo le “briciole” al livello inferiore. Non è un caso che l’80 per cento del salario medio dell’industria è costituito da voci fissate a livello nazionale.

Come spostare il baricentro della contrattaz­ione in azienda in presenza di queste difficoltà?

Una possibile risposta stava nel concetto di “salario di garanzia” che era stato introdotto nella piattaform­a della Federmecca­nica all’inizio del confronto coi sindacati.

In che cosa consiste il salario di garanzia?

Esso presuppone che i minimi contrattua­li svolgano solo il ruolo di rete protettiva e che i loro aumenti siano riconosciu­ti solo ai lavoratori che non hanno altre voci fisse di fonte aziendale nella busta paga. Agli altri lavoratori che hanno voci fisse aziendali gli aumenti dei minimi contrattua­li non vengono riconosciu­ti.

L’applicazio­ne del salario di garanzia avrebbe escluso dagli aumenti dei minimi tabellari la stragrande maggioranz­a dei lavoratori e per questo trovò una forre opposizion­e sindacale. Ma non vi è dubbio che la sua introduzio­ne avrebbe evitato alle imprese di “pagare due volte” voci retributiv­e di carattere fisso e continuati­vo, quelle nazionali e quelle aziendali e avrebbe spinto le imprese a fare maggiore uso della contrattaz­ione aziendale.

Sappiamo poi come sono andate le cose. Delle richieste dei sindacati si è dovuto tenere necessaria­mente conto ma l’urgenza di chiudere un contratto molto complicato, non ha impedito che il salario di garanzia lasciasse una importante traccia nel testo dell’accordo.

Infatti nel testo si dice che: «A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aumenti dei minimi ta-

IL MECCANISMO Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono incrementi individual­i e collettivi concordati in azienda

bellari assorbono gli aumenti individual­i..., nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzio­ne eventualme­nte concordati in sede aziendale...».

Non è proprio il meccanismo previsto dal salario di garanzia. Infatti mentre l’idea originaria permetteva alle i mprese di contrattar­e aumenti salariali aziendali (legati alla produttivi­tà) sapendo che avrebbe potuto così evitare di pagare gli aumenti nazionali, ora l’idea, un poco più complicata da applicare da parte delle aziende è che gli aumenti concessi a livello aziendale vengono annullati (assorbiti) dagli aumenti definiti a livello nazionale.

È molto chiaro che non è la stessa cosa, ma l’idea di fondo rimane e cioè la possibilit­à per le imprese di non “pagare due volte”.

È un’idea da conservare e affinare. Se son rose...

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