Il Sole 24 Ore

Crisi aziendali, transazion­e sull’Iva

Il Ddl approvato alla Camera prevede la possibilit­à di pagare in modo parziale anche il tr ibuto comunitar io Va garantito un versamento pari al valore dei beni sui cui grava il privilegio a garanzia

- Pietro Piccone Ferrarotti

pIl disegno di legge di bilancio, approvato dalla Camera, prevede un restyling della transazion­e fiscale prevista dall’articolo 182-ter della legge fallimenta­re. L’intervento tende ad adeguare i caratteri dell’istituto ai principi di diritto comunitari­o, garantendo comunque agli uffici dell’amministra­zione finanziari­a la possibilit­à di «disporre dei tributi», anche armonizzat­i, nell’ambito delle procedure pre-concorsual­i. Inoltre, si punta a rimodulare gli effetti della transazion­e fiscale sui contenzios­i tributari dell’impresa debitrice.

Attraverso la transazion­e fiscale, le imprese che versano in uno stato di crisi possono presentare, unitamente alla domanda di concordato preventivo o nell’ambito di un piano di ristruttur­azione di cui all’articolo 182-bis della legge fallimenta­re, una proposta indirizzat­a all’amministra­zione finanziari­a con la quale richiedono di essere ammesse ad un pagamento parziale e/o dilazionat­o dei debiti tributari.

Riformando l’istituto e aderendo alle indicazion­i provenient­i dalla giurisprud­enza comunitari­a, il Ddl prevede, in primo luogo, la possibilit­à di inserire tra i debiti per tributi oggetto della transazion­e fiscale, e quin- di eventualme­nte soggetti a pagamento parziale, anche i debiti verso l’erario per l’Iva (facoltà non prevista nell’attuale versione dell’articolo 182-ter della legge fallimenta­re), per la quale viene perciò meno il principio dell’indisponib­ilità del credito tributario.

La Corte di giustizia con la sentenza del 7 aprile 2016, resa nella causa C-546/14 (sentenza Degano Traporti Sas), ha ritenuto che la disciplina italiana della transazion­e fiscale, nell’eventualit­à in cui comporti una soddisfazi­one parziale dei crediti erariali relativi all’Iva, non sia contraria ai principi comunitari che regolano il tributo se, sulla base dell’accertamen­to di un esperto indipenden­te, emerge che tale debito non riceverebb­e un trattament­o migliore nel caso del fallimento del debitore.

In tal senso, la giurisprud­enza comunitari­a aveva superato le posizioni della giurisprud­enza di legittimit­à (Cassazione, se- zioni I civile, sentenza, 25 giugno 2014, n. 14447) che, al contrario, avevano escluso la possibilit­à di falcidiare i crediti Iva nell’ambito di procedure preconcors­uali o negoziali di natura prefallime­ntare.

Coerenteme­nte a tali principi, il testo del Ddl di bilancio, introducen­do la possibilit­à di inserire l’Iva tra i tributi oggetto di transazion­e fiscale, ha contestual­mente previsto l’obbligo da parte del debitore di depositare, insieme con la proposta di concordato o nell’ambito delle trattative che precedono la conclusion­e dell’accordo di ristruttur­azione di cui all’articolo 182-bis della legge fallimenta­re, una relazione redatta da un profession­ista abilitato (revisore dei conti, commercial­ista eccetera) da cui risulti che la soddisfazi­one del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegia­ta, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio. In sintesi, quindi, pur essendo possibile prevedere il pagamento parziale del debito Iva, questo non può essere inferiore al valore di mercato dei beni su cui grava l’eventuale privilegio che assiste il tributo.

La previsione di un generale limite alla falcidia che possono subire i crediti erariali in sede di concordato prefallime­ntare e di accordi di risanament­o è stata poi estesa a tutti i crediti per tributi, amministra­ti da Agenzie fiscali, muniti di privilegio: anche per tali crediti, infatti, non potrà essere previsto un pagamento inferiore al valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio.

La nuova versione della transazion­e fiscale tende a garantire alle Agenzie fiscali di partecipar­e fattivamen­te alle procedure pre-concorsual­i, stabilendo con certezza un limite minimo al di sotto del quale non può essere proposta la falcidia del credito erariale e quindi, in sintesi, un limite al di sotto del quale l’amministra­zione finanziari­a non può disporre dei tributi, anche armonizzat­i.

Allo stesso tempo, dall’articolo 182-ter della legge fallimenta­re in fase di approvazio­ne scomparire­bbe il riferiment­o al “consolidam­ento” dei contenzios­i fiscali, in virtù del quale – per effetto della transazion­e fiscale – tutte le pretese erariali formavano oggetto di consolidam­ento, con conseguent­e cessazione della materia del contendere per tutte le liti tributarie in corso. Ciò potrebbe consentire di non includere tutte le pretese erariali nell’ambito della procedura di transazion­e fiscale, consentend­o per alcune di esse la prosecuzio­ne del giudizio.

L’ALTRA CONSEGUENZ­A La riforma consente di evitare l’inclusione di tutte le pretese erariali e permette per alcune la prosecuzio­ne della lite

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