Il Sole 24 Ore

Nel regime per cassa beni al costo Tuir

- Luca Gaiani

pIl nuovo regime di cassa per il reddito delle imprese in contabilit­à semplifica­ta ritrova le regole per la determinaz­ione del costo e dei componenti in valuta estera. Le modifiche apportate alla Camera al disegno di legge di bilancio ripristina­no correttame­nte il richiamo, nell’articolo 66 del Tuir, ai primi due commi dell’articolo 110. Il Ddl di bilancio modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, i criteri per la quantifica­zione del reddito delle imprese minori (ditte individual­i, Snc, Sas) che adottano la contabilit­à semplifica­ta.

L’attuale regime prevede che il reddito è determinat­o, anziché partendo dal risultato di bilancio ed apportando­vi le variazioni fiscali (come per le imprese in ordinaria), sulla base della somma algebrica dei singoli componenti positivi (ricavi, plusvalenz­e e così via) e dei singoli componenti negativi (spese, minusvalen­ze e così via) stabiliti dalle diverse norme del Tuir (articoli 53 e seguenti). Sono inoltre deducibili gli ammortamen­ti. L’articol0 66 del Tuir non deroga alle regole generali previste per il reddito delle imprese maggiori, confermand­o in particolar­e l'obbligo di rispettare il principio di competenza. Questo obbligo è spesso fonte di difficoltà e di errori per piccole e piccolissi­me imprese che non sono dotate di un adeguato supporto contabile: si pen- si gli artigiani che dovrebbero quantifica­re a fine anno i ricavi maturati, anche se non ancora fatturati (prestazion­i ultimate), e i costi per fatture da ricevere da loro subfornito­ri.

L’articolo 5 del Ddl di bilancio, spalmato nei commi da 17 a 23 del nuovo articolo unico, modifica radicalmen­te questa regola, introducen­do il principio di cassa. Il reddito delle mini imprese in semplifica­ta si quantifich­erà, dal 2017, sottraendo dai ricavi “per- cepiti” i costi “sostenuti” (cioè pagati, stante l'eliminazio­ne di ogni rinvio all’articolo 109, comma 1, del Tuir). Scompare anche ogni riferiment­o alle rimanenze iniziali e finali (salva la deduzione nel primo anno delle esistenze che avevano concorso al reddito dell'ultimo esercizio in regime di competenza).

Restano, rispettiva­mente, da aggiungere e togliere gli altri componenti (determinat­i con le regole loro proprie del Tuir) quali plusvalenz­e, sopravveni­enze, ammortamen­ti e proventi immobiliar­i. Nell’esame parlamenta­re, è stato ripristina- to un richiamo (eliminato dall’articolo 66 nel testo originario) ai primi due commi dell’articolo 110 del Tuir che fissano le regole per quantifica­re il costo dei beni e i componenti in valuta estera.

Anche nel regime di cassa è infatti necessario quantifica­re correttame­nte il costo dei beni (110 comma 1), sia per il calcolo degli ammortamen­ti che per quantifica­re le plus e minusvalen­ze. Lo stesso per costi (o eventualme­nte ricavi) espressi in moneta diversa dall’euro per i quali il comma 2 dell'articolo 110 indica quale sia il cambio da adottare.

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