Nel regime per cassa beni al costo Tuir
pIl nuovo regime di cassa per il reddito delle imprese in contabilità semplificata ritrova le regole per la determinazione del costo e dei componenti in valuta estera. Le modifiche apportate alla Camera al disegno di legge di bilancio ripristinano correttamente il richiamo, nell’articolo 66 del Tuir, ai primi due commi dell’articolo 110. Il Ddl di bilancio modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, i criteri per la quantificazione del reddito delle imprese minori (ditte individuali, Snc, Sas) che adottano la contabilità semplificata.
L’attuale regime prevede che il reddito è determinato, anziché partendo dal risultato di bilancio ed apportandovi le variazioni fiscali (come per le imprese in ordinaria), sulla base della somma algebrica dei singoli componenti positivi (ricavi, plusvalenze e così via) e dei singoli componenti negativi (spese, minusvalenze e così via) stabiliti dalle diverse norme del Tuir (articoli 53 e seguenti). Sono inoltre deducibili gli ammortamenti. L’articol0 66 del Tuir non deroga alle regole generali previste per il reddito delle imprese maggiori, confermando in particolare l'obbligo di rispettare il principio di competenza. Questo obbligo è spesso fonte di difficoltà e di errori per piccole e piccolissime imprese che non sono dotate di un adeguato supporto contabile: si pen- si gli artigiani che dovrebbero quantificare a fine anno i ricavi maturati, anche se non ancora fatturati (prestazioni ultimate), e i costi per fatture da ricevere da loro subfornitori.
L’articolo 5 del Ddl di bilancio, spalmato nei commi da 17 a 23 del nuovo articolo unico, modifica radicalmente questa regola, introducendo il principio di cassa. Il reddito delle mini imprese in semplificata si quantificherà, dal 2017, sottraendo dai ricavi “per- cepiti” i costi “sostenuti” (cioè pagati, stante l'eliminazione di ogni rinvio all’articolo 109, comma 1, del Tuir). Scompare anche ogni riferimento alle rimanenze iniziali e finali (salva la deduzione nel primo anno delle esistenze che avevano concorso al reddito dell'ultimo esercizio in regime di competenza).
Restano, rispettivamente, da aggiungere e togliere gli altri componenti (determinati con le regole loro proprie del Tuir) quali plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e proventi immobiliari. Nell’esame parlamentare, è stato ripristina- to un richiamo (eliminato dall’articolo 66 nel testo originario) ai primi due commi dell’articolo 110 del Tuir che fissano le regole per quantificare il costo dei beni e i componenti in valuta estera.
Anche nel regime di cassa è infatti necessario quantificare correttamente il costo dei beni (110 comma 1), sia per il calcolo degli ammortamenti che per quantificare le plus e minusvalenze. Lo stesso per costi (o eventualmente ricavi) espressi in moneta diversa dall’euro per i quali il comma 2 dell'articolo 110 indica quale sia il cambio da adottare.