GLI ADEMPIMENTI CHE SPARISCONO
Niente più spedizione per black list e leasing
pNiente più comunicazione per le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, già a partire da quelle riferite al 2016.
È probabilmente uno degli adempimenti più “odiati” dai contribuenti, quello introdotto a suo tempo dal decreto legge 40/2010. Prevede la comunicazione telematica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro, «effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione» con soggetti così detti “black list”.
Ricordando che dapprima l’adempimento era di carattere mensile o trimestrale, mentre successivamente è diventato annuale per tutti i contribuenti, ora, grazie all’introduzione ad opera del decreto fiscale (Dl 193/2016) della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché delle liquidazioni periodiche Iva, tale adempimento viene abrogato. Non solo: non vi sarà nemmeno la comunicazione “di addio” da effettuare, visto che in sede di conversione del decreto fiscale in legge, viene disposta l’abrogazione a partire già della comunicazione riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e, pertanto, tale adempimento sparisce immediatamente dal panorama nazionale.
Con l’introduzione delle comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute, viene a sparire, di conseguenza, anche il così detto spesometro, perlomeno nella versione ad oggi conosciuta. Ma tale adempimento viene sostanzialmente sostituito dalle predette comunicazioni trimestrali che conterranno, naturalmente, anche le operazioni con soggetti black list.
Tali abrogazioni non sono le uniche introdotte dal decreto fiscale: sparisce, infatti, dal 2017, anche la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e da altri operatori che svolgono attività di locazione e noleggio. Per tali soggetti il provvedimento 5 agosto 2011 ha disposto la comunicazione all’anagrafe tributaria, da parte, appunto, delle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo nonché degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, nonché dei corrispettivi percepiti nell'anno di riferimento, qualora oggetto del contratto sia uno dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.
Anche sul fronte degli Intrastat arrivano novità. Non saranno più da presentare, infatti, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni nonché quello relativo alle prestazioni di servizi ricevute, sempre comunitarie, di cui, rispettivamente, al modello Intra-2 bis e Intra-2 quater. Tale adempimento è disciplinato, come noto, dall’articolo 50, comma 6, del decreto legge 331/1993, che rimane applicabile per la parte relativa alle cessioni di beni intracomunitari nonché alle prestazioni di servizi effettuate. La comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, che in fase di prima applicazione sarà semestrale con riferimento ai primi sei mesi del 2017, sopperisce, quindi, a tutta una serie di informazioni che sono attualmente “disseminate” in comunicazioni di vario genere sorte nel corso del tempo, ma, comunque, i dati che verranno forniti attraverso il nuovo adempimento sono in buona parte quelli che attualmente vengono messi a disposizione del fisco.