Sanzioni con doppio tetto
pI nuovi obblighi di comunicazione telematica delle fatture di acquisto e di vendita, nonché delle liquidazioni periodiche sono accompagnati da nuove sanzioni.
Viene introdotto nell’articolo 11 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 2-bis, che prevede una sanzione in presenza di omissione o di errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. Questo significa che i contribuenti che omettono la comunicazione trimestrale di più di 500 fatture sono soggetti alla sanzione fissa di mille euro. La norma prevede la riduzione della sanzione a metà - compreso il limite massimo che si riduce a 500 euro - se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza oppure che entro tale data sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La norma stabilisce inoltre che in questo caso non si applica l’articolo 12 del Dlgs 472/1997 e quindi nella fattispecie non si rende applicabile il cumulo giuridico.
Viene stabilita inoltre una sanzione, variabile da euro 500 a 2mila euro, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. Anche in questo caso la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita oppure qualora entro il medesimo termine sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Quindi nella versione definitiva della norma le sanzioni sono state sensibilmente ridotte in confronto alla norma originaria, che prevedeva per la liquidazione periodica una sanzione fino a 50mila euro.
Mentre la norma esclude il cumulo giuridico, quantomeno relativamente alle comunicazioni delle fatture emesse e di acquisto, nulla viene precisato in ordine al ravvedimento operoso. Ne consegue che i contribuenti avranno la facoltà di definire l’importo delle sanzioni versando spontaneamente una percentuale della sanzione minima in base all'articolo 13, del Dlgs 472/97.
Quindi, ad esempio, qualora la comunicazione del terzo trimestre 2017 venga trasmessa entro il 15 dicembre 2017 anziché entro il 30 novembre, il contribuente potrà effettuare il ravvedimento operoso versando la somma di un nono di un euro per ogni fattura non comunicata oppure un nono di 500 euro se la comunicazione ha riguardato più di 500 fatture. Se la comunicazione verrà eseguita oltre il 15 di dicembre ma entro 90 giorni a decorrere dal 30 novembre, il contribuente potrà ravvedersi versando un nono di due euro per ogni fattura omessa ovvero un nono di mille euro se l’omissione ha riguardato più di 500 fatture.
Così a seguire si possono applicare le altre riduzioni di un ottavo del minimo se la trasmissione avverrà entro il termine della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa l’infrazione e cosi via con la applicazione di un settimo della sanzione minima se il ravvedimento avviene entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo ed infine la riduzione è di un sesto se l’adempimento viene eseguito oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo.
Si ricorda che, trattandosi di adempimento Iva, il termine della dichiarazione, con effetto dal periodo di imposta 2017, scade il 30 aprile dell’anno successivo.
Così il calcolo