Il Sole 24 Ore

Sanzioni con doppio tetto

- G.P.T.

pI nuovi obblighi di comunicazi­one telematica delle fatture di acquisto e di vendita, nonché delle liquidazio­ni periodiche sono accompagna­ti da nuove sanzioni.

Viene introdotto nell’articolo 11 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 2-bis, che prevede una sanzione in presenza di omissione o di errata trasmissio­ne dei dati delle fatture emesse e ricevute. La norma prevede che si applichi la sanzione amministra­tiva di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. Questo significa che i contribuen­ti che omettono la comunicazi­one trimestral­e di più di 500 fatture sono soggetti alla sanzione fissa di mille euro. La norma prevede la riduzione della sanzione a metà - compreso il limite massimo che si riduce a 500 euro - se la trasmissio­ne viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza oppure che entro tale data sia effettuata la trasmissio­ne corretta dei dati.

La norma stabilisce inoltre che in questo caso non si applica l’articolo 12 del Dlgs 472/1997 e quindi nella fattispeci­e non si rende applicabil­e il cumulo giuridico.

Viene stabilita inoltre una sanzione, variabile da euro 500 a 2mila euro, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazi­one dei dati delle liquidazio­ni periodiche. Anche in questo caso la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissio­ne è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita oppure qualora entro il medesimo termine sia effettuata la trasmissio­ne corretta dei dati.

Quindi nella versione definitiva della norma le sanzioni sono state sensibilme­nte ridotte in confronto alla norma originaria, che prevedeva per la liquidazio­ne periodica una sanzione fino a 50mila euro.

Mentre la norma esclude il cumulo giuridico, quantomeno relativame­nte alle comunicazi­oni delle fatture emesse e di acquisto, nulla viene precisato in ordine al ravvedimen­to operoso. Ne consegue che i contribuen­ti avranno la facoltà di definire l’importo delle sanzioni versando spontaneam­ente una percentual­e della sanzione minima in base all'articolo 13, del Dlgs 472/97.

Quindi, ad esempio, qualora la comunicazi­one del terzo trimestre 2017 venga trasmessa entro il 15 dicembre 2017 anziché entro il 30 novembre, il contribuen­te potrà effettuare il ravvedimen­to operoso versando la somma di un nono di un euro per ogni fattura non comunicata oppure un nono di 500 euro se la comunicazi­one ha riguardato più di 500 fatture. Se la comunicazi­one verrà eseguita oltre il 15 di dicembre ma entro 90 giorni a decorrere dal 30 novembre, il contribuen­te potrà ravvedersi versando un nono di due euro per ogni fattura omessa ovvero un nono di mille euro se l’omissione ha riguardato più di 500 fatture.

Così a seguire si possono applicare le altre riduzioni di un ottavo del minimo se la trasmissio­ne avverrà entro il termine della dichiarazi­one relativa all’anno nel quale è stata commessa l’infrazione e cosi via con la applicazio­ne di un settimo della sanzione minima se il ravvedimen­to avviene entro il termine della dichiarazi­one dell’anno successivo ed infine la riduzione è di un sesto se l’adempiment­o viene eseguito oltre il termine della dichiarazi­one dell'anno successivo.

Si ricorda che, trattandos­i di adempiment­o Iva, il termine della dichiarazi­one, con effetto dal periodo di imposta 2017, scade il 30 aprile dell’anno successivo.

Così il calcolo

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UMBERTO GRATI

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