LA SCELTA ENTRO IL 31 DICEMBRE
Trasmisione di tutti i dati, il rimborso anticipa
pTempi stretti per chi, mediante l’apposita funzionalità sul sito delle Entrate, vuole esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse/ricevute, comprese le bollette d’importazione, e delle relative variazioni, oltre che per la memorizzazione e trasmissione, sempre telematica, dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (eventualmente in aggiunta a quella dei dati delle fatture), così come previsto dagli articoli 1, comma 3,e 2, comma 1, Dlgs 127/2015 (per coloro che effettuano cessioni/prestazioni mediante distributori automatici, l'invio telematico dei corrispettivi è obbligatorio dal 1° aprile 2017).
L’opzione scade il 31 dicembre e, se esercitata, impegna il contribuente per un quinquennio e così via di cinque anni in cinque anni, salvo revoca da esprimere entro la fine dell’ultimo anno di ogni quinquennio. Le informazioni da trasmettere e i termini per l’adempimento sono regolati dai provvedimenti direttoriali 182070 e 182017 del 28 ottobre scorso, rispettivamente per la trasmissione dei dati delle fatture e per quella dei corrispettivi. Chi sceglie di aderire alla trasmissione dei dati delle fatture è esonerato dallo “spesometro” di cui all’articolo 21 del Dl 78/2010 (modificato dal Dl 193/2016), a partire dal 2017, ma non dalla presentazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva, prevista - con identica decorrenza - dal nuovo articolo 21 bis dello stesso decreto. Sempre dal 2017, inoltre, è adottabile la fatturazione elettronica fra privati mediante utilizzo (facoltativo) del sistema di interscambio (Sdi).
Poiché la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture esonera dalla comunicazione trimestrale, l’adempimento, da eseguire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, non dovrebbe beneficiare della proroga concessa per l’invio dei dati relativi al primo semestre di tale anno (25 luglio 2017), né del posticipo al 16 settembre di ogni anno per i dati del secondo trimestre, espressamente previsti per la comunicazione ex articolo 21 del Dl 78/2010.
In ogni caso, l’opzione offre vantaggi ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti (abolizione della comunicazione dati per leasing, locazione e noleggio, abrogazione della comunicazione “black list”, anticipata al 2016, dell’Intrastat degli acquisti e delle comunicazioni per gli acquisti da San Marino). Si tratta della possibilità di accedere ai rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche in assenza dei presupposti di cui all’articolo 30, comma 2, del Dpr 633/72, e della riduzione di due anni (anziché uno, come inizialmente previsto) dei termini di accertamento ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo, i quali, pertanto, scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quest’ultimo beneficio, tuttavia, è riconosciuto solo a chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti eseguiti/ricevuti, come disposto dall’articolo 3, lettera d) del Dlgs 127/2015 (non rilevano i pagamenti in contanti d’importo non superiore a 30 euro) e a condizione che il mantenimento dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento sia comunicato nella dichiarazione dei redditi annuale (articolo 4 del Dm 4 agosto 2016).