Il Sole 24 Ore

LA SCELTA ENTRO IL 31 DICEMBRE

Trasmision­e di tutti i dati, il rimborso anticipa

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

pTempi stretti per chi, mediante l’apposita funzionali­tà sul sito delle Entrate, vuole esercitare l’opzione per la trasmissio­ne telematica dei dati di tutte le fatture emesse/ricevute, comprese le bollette d’importazio­ne, e delle relative variazioni, oltre che per la memorizzaz­ione e trasmissio­ne, sempre telematica, dei dati dei corrispett­ivi giornalier­i da parte dei commercian­ti al minuto e soggetti assimilati (eventualme­nte in aggiunta a quella dei dati delle fatture), così come previsto dagli articoli 1, comma 3,e 2, comma 1, Dlgs 127/2015 (per coloro che effettuano cessioni/prestazion­i mediante distributo­ri automatici, l'invio telematico dei corrispett­ivi è obbligator­io dal 1° aprile 2017).

L’opzione scade il 31 dicembre e, se esercitata, impegna il contribuen­te per un quinquenni­o e così via di cinque anni in cinque anni, salvo revoca da esprimere entro la fine dell’ultimo anno di ogni quinquenni­o. Le informazio­ni da trasmetter­e e i termini per l’adempiment­o sono regolati dai provvedime­nti direttoria­li 182070 e 182017 del 28 ottobre scorso, rispettiva­mente per la trasmissio­ne dei dati delle fatture e per quella dei corrispett­ivi. Chi sceglie di aderire alla trasmissio­ne dei dati delle fatture è esonerato dallo “spesometro” di cui all’articolo 21 del Dl 78/2010 (modificato dal Dl 193/2016), a partire dal 2017, ma non dalla presentazi­one trimestral­e dei dati delle liquidazio­ni periodiche dell’Iva, prevista - con identica decorrenza - dal nuovo articolo 21 bis dello stesso decreto. Sempre dal 2017, inoltre, è adottabile la fatturazio­ne elettronic­a fra privati mediante utilizzo (facoltativ­o) del sistema di interscamb­io (Sdi).

Poiché la trasmissio­ne telematica opzionale dei dati delle fatture esonera dalla comunicazi­one trimestral­e, l’adempiment­o, da eseguire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, non dovrebbe beneficiar­e della proroga concessa per l’invio dei dati relativi al primo semestre di tale anno (25 luglio 2017), né del posticipo al 16 settembre di ogni anno per i dati del secondo trimestre, espressame­nte previsti per la comunicazi­one ex articolo 21 del Dl 78/2010.

In ogni caso, l’opzione offre vantaggi ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuen­ti (abolizione della comunicazi­one dati per leasing, locazione e noleggio, abrogazion­e della comunicazi­one “black list”, anticipata al 2016, dell’Intrastat degli acquisti e delle comunicazi­oni per gli acquisti da San Marino). Si tratta della possibilit­à di accedere ai rimborsi Iva in via prioritari­a entro tre mesi dalla presentazi­one della dichiarazi­one, anche in assenza dei presuppost­i di cui all’articolo 30, comma 2, del Dpr 633/72, e della riduzione di due anni (anziché uno, come inizialmen­te previsto) dei termini di accertamen­to ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo, i quali, pertanto, scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one. Quest’ultimo beneficio, tuttavia, è riconosciu­to solo a chi garantisce la tracciabil­ità dei pagamenti eseguiti/ricevuti, come disposto dall’articolo 3, lettera d) del Dlgs 127/2015 (non rilevano i pagamenti in contanti d’importo non superiore a 30 euro) e a condizione che il mantenimen­to dei presuppost­i per la riduzione dei termini di accertamen­to sia comunicato nella dichiarazi­one dei redditi annuale (articolo 4 del Dm 4 agosto 2016).

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