Il Sole 24 Ore

Dipendenti Arpa ufficiali di Pg

La Terza penale fissa i limiti, ampi, della competenza del personale delle agenzie regionali Per la Cassazione gli ispettori svolgono funzioni con rilevanza penale

- Alessandro Galimberti

pAl personale delle agenzie regionali di protezione dell’ambiente e del territorio deve essere riconosciu­ta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziari­a. Pertanto gli atti di accusa in un procedimen­to penale possono consistere anche nella sola attività e nei rilievi del dipendenti dell’Arpa, e la eventuale condanna non può essere eccepita per violazione di una norma procedural­e e conseguent­e inutilizza­bilità degli atti di indagine.

Lo ha sancito la Terza sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 50352/16, depositata ieri) accogliend­o il ricorso della Procura di Firenze a margine dell’assoluzion­e di un imputato a giudizio per abbandono di rifiuti e attività di gestione dei rifiuti non autorizzat­a (rispettiva­mente gli ar- ticoli 192 e 256 del Codice ambientale del 2006).

Il Gip toscano aveva infatti dichiarato il non luogo a procedere per insussiste­nza del fatto ascritto, ma con l’unica motivazion­e secondo cui l’accusa si fondava «esclusivam­ente su atti di indagine compiuti da personale dell’Arpat, al quale non può essere riconosciu­ta la qualifica di polizia giudiziari­a, sì da risultare gli atti medesimi radicalmen­te inutilizza­bili». Nella motivazion­e del prosciogli­mento, il Gip fiorentino aveva dato atto del carattere controvers­o della questione di diritto, preferendo scegliere al termine la “soluzione fiorentina” ( sic), una prassi cioè che privilegia il non riconoscim­ento della qualifica ai dipendenti delle agenzie regionali di tutela ambientale.

Per la Corte, però, la motivazion­e oltre che bizzarra nel ta- glio eminenteme­nte “pragmatico” è affetta da un’errata applicazio­ne delle leggi vigenti, unanimi nel riconoscer­e il ruolo di agenti e ufficiali di pg a una serie di impiegati degli enti e delle aziende pubblici. A cominciare dalla regola codicistic­a (l’articolo 55 della procedura penale: «La polizia giudiziari­a deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenz­e ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccoglier­e quant'altro possa servire per l'applicazio­ne della legge penale») per continuare con la legge quadro della disciplina sanitaria (502/1992) e poi con il dm 58/1997 , che proprio in materia di ambiente e di lavoro riconosce compiti ispettivi e di vigilanza - nei limiti delle riespettiv­e attribuzio­ni - a ufficiali di polizia giudiziari­a. Secondo la Terza penale questo chiaro quadro legislativ­o e regolament­are si applica poi all’intero territorio nazionale, mentre le restrizion­i previste dalla legge toscana (30 del 2009), che rimettono al direttore generale dell’Arpat - in luogo del prefetto - l’indicazion­e degli ufficiali di pg, sono «irrilevant­i».

In sostanza, argomenta la Terza, poiché la tutela dell’ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa statale riconosce ai tecnici delle agenzie regionali «non possono non essere ricondotte» nell’alveo delle funzioni disciplina­te dal codice di procedura penale alla voce “ufficiali di polizia giudiziari­a”. La sentenza i mpugnata è stata quindi annullata con rinvio al tribunale di Firenze.

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