Dipendenti Arpa ufficiali di Pg
La Terza penale fissa i limiti, ampi, della competenza del personale delle agenzie regionali Per la Cassazione gli ispettori svolgono funzioni con rilevanza penale
pAl personale delle agenzie regionali di protezione dell’ambiente e del territorio deve essere riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Pertanto gli atti di accusa in un procedimento penale possono consistere anche nella sola attività e nei rilievi del dipendenti dell’Arpa, e la eventuale condanna non può essere eccepita per violazione di una norma procedurale e conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine.
Lo ha sancito la Terza sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 50352/16, depositata ieri) accogliendo il ricorso della Procura di Firenze a margine dell’assoluzione di un imputato a giudizio per abbandono di rifiuti e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (rispettivamente gli ar- ticoli 192 e 256 del Codice ambientale del 2006).
Il Gip toscano aveva infatti dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto ascritto, ma con l’unica motivazione secondo cui l’accusa si fondava «esclusivamente su atti di indagine compiuti da personale dell’Arpat, al quale non può essere riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, sì da risultare gli atti medesimi radicalmente inutilizzabili». Nella motivazione del proscioglimento, il Gip fiorentino aveva dato atto del carattere controverso della questione di diritto, preferendo scegliere al termine la “soluzione fiorentina” ( sic), una prassi cioè che privilegia il non riconoscimento della qualifica ai dipendenti delle agenzie regionali di tutela ambientale.
Per la Corte, però, la motivazione oltre che bizzarra nel ta- glio eminentemente “pragmatico” è affetta da un’errata applicazione delle leggi vigenti, unanimi nel riconoscere il ruolo di agenti e ufficiali di pg a una serie di impiegati degli enti e delle aziende pubblici. A cominciare dalla regola codicistica (l’articolo 55 della procedura penale: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale») per continuare con la legge quadro della disciplina sanitaria (502/1992) e poi con il dm 58/1997 , che proprio in materia di ambiente e di lavoro riconosce compiti ispettivi e di vigilanza - nei limiti delle riespettive attribuzioni - a ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la Terza penale questo chiaro quadro legislativo e regolamentare si applica poi all’intero territorio nazionale, mentre le restrizioni previste dalla legge toscana (30 del 2009), che rimettono al direttore generale dell’Arpat - in luogo del prefetto - l’indicazione degli ufficiali di pg, sono «irrilevanti».
In sostanza, argomenta la Terza, poiché la tutela dell’ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa statale riconosce ai tecnici delle agenzie regionali «non possono non essere ricondotte» nell’alveo delle funzioni disciplinate dal codice di procedura penale alla voce “ufficiali di polizia giudiziaria”. La sentenza i mpugnata è stata quindi annullata con rinvio al tribunale di Firenze.