Nello stalking di vicinato vittima sempre «credibile»
Reati. La Cassazione fissa un aspetto che funge da deterrente per i disturbatori
Atti persecutori in condominio: la Cassazione ha ormai definito i contorni dello stalking tra vicini, soprattutto sulla credibilità di chi ha fatto querela, accreditandola di fatto quando non si possano ravvisare «intenti calunniatori o contrasti economici».
La sentenza 26878/2016 ha riconosciuto la fattispecie del reato di cui all’articolo 612 bis del Codice penale nella condotta del condominio che rappresenti elementi concreti tali da esasperare il vicino di casa , inducendolo ad assumere terapie tranquillanti , ad assentarsi dal luogo di lavoro ed a creare nel medesimo uno stato di ansia che gli renda la vita impossibile. In particolare la Suprema Corte ritiene che questa condotta sia penalmente rilevante e che l’intento della parte lesa che ha denunciato il reato non sia mosso da vendetta, da intenti calunniatori o da contrasti economici.
In merito la sentenza riferisce quanto segue: «Con motivazione adeguata e logicamente ineccepibile il provvedimento impugnato ha dato conto,altresì,delleconseguenzesulla condizione di vita della persona offesa costretta ad assentarsi dal lavoro ed assumere tranquillanti , ravvisando in esse gli eventi del mutamento delle abitudini e dell’insorgere di un grave stato d’ansia . Tale deduzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità , secondo la quale la prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia odipauradeveessereancorataadelementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima dle reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta dall’agente ed anche da quest’ultima , considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (sentenza 14391/2012)».
La sentenza ha inoltre affermato che : «I primi due motivi del ricorso non tengono conto della costante giurisprudenza di questa Corte , secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa dal delitto possono essere anche da sole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità se sottoposte a vaglio critico circa l’attendibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità soggettiva del dichiarante e circa l’attendibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva di quanto riferito e non sono sottoposte alla regola di giudizio ex articolo 192 del Codice penale, comma terzo. Sul punto (Sez. U , sentenza n. 41461 , ud. del 19 luglio 2012, dep. 24.10.2012, Rv. 253214). Le regole dettate dall’articolo 192 del Co- dice penale, comma terzo, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa , le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione , della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto , che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone».
La Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Applicando il criterio della credibilità del querelante la Cassazione ha osservato che il Tribunale ha operato un sintetico ma esauriente esame «escludendo la presenza di intenti calunniatori o di contrasti economici e valorizzando razionalmente il fatto che le sue aperture querele, pertanto, erano state originate da una reale esasperazione derivante dalle condotte dell’indagato che aveva denunziato. Dal testo del provvedimento (...) è apprezzabile un implicito giudizio di attendibilità delle accuse nei confronti del ricorrente , del resto riscontrate più volte anche da interventi della polizia giudiziaria».
Da escludere intenti calunniatòri e contrasti economici