Prima della querela, l’ammonimento
ntrodotto dalla legge 38/2009, il reato di atti persecutori disciplinato dall’art.612 bis del codice penale (meglio noto come “stalking”) punisce l’autore delle condotte vessatorie di minaccia e molestia che, reiterate nel tempo, minano profondamente la vita della vittima provocandole gravi stati d’ansia, fino a costringerla a mutare le sue abitudini e stili di vita.
Il molestatore è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, che possono aumentare se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di una persona disabile oppure a mezzo di armi.
Il reato è punibile a querela della persona offesa entro sei mesi. Si procede, invece, d’ufficio se la vittima è un minore o un disabile.
In tema di misure a protezione della vittima, oltre al divieto di avvicinamento, ovvero di non avvicinarsi fisicamente alla vittima, vi è anche il divieto di comunicazione che consiste nel non avere contatti e non rivolgersi alla persona offesa con la parola o con lo scritto, compreso il divieto di guardare, quando lo sguardo assume la funzione di intimorire o minacciare.
L’altra misura prevista a tutela della persona oggetto degli atti persecutori, forse meno nota, è la possibilità per quest’ultima di proporre, prima della querela, una richiesta al questore attraverso la procedura dell’ammonimento.
Questa procedura si articola in tre fasi: e la vittima espone i fatti e le azioni poste in essere dallo stalker, indicando eventuali testimoni; r il questore, ricevuta la richiesta, assume le necessarie informazioni, anche previa convocazione del presunto stalker; ta ll’esito di questa attività istruttoria, il questore deciderà per il rigetto o per l’accoglimento dell’istanza.
Con l’ammonimento il que- store diffida lo stalker ad astenersi dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima, invitandolo al rispetto della legge.
Nel caso in cui il soggetto ammonito non ottemperi all’invito formulato dall’autorità, il reato diventa procedibile d’ufficio e, in caso di condanna, vi sarà un aumento di pena.
Attenzione però, anche la parte offesa deve mantenere le distanze: atteggiamenti di “apertura” nei confronti dello stalker fa venire meno il reato. La Cassazione, con la sentenza n.9221 del 2016, ha affermato che fa venire meno il reato rispondere al telefono al proprio molestatore e acconsentire ad un incontro chiarificatore.