Il Sole 24 Ore

Prima della querela, l’ammoniment­o

- Paola Pontanari

ntrodotto dalla legge 38/2009, il reato di atti persecutor­i disciplina­to dall’art.612 bis del codice penale (meglio noto come “stalking”) punisce l’autore delle condotte vessatorie di minaccia e molestia che, reiterate nel tempo, minano profondame­nte la vita della vittima provocando­le gravi stati d’ansia, fino a costringer­la a mutare le sue abitudini e stili di vita.

Il molestator­e è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, che possono aumentare se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o se il fatto è commesso con strumenti informatic­i o telematici. La pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di una persona disabile oppure a mezzo di armi.

Il reato è punibile a querela della persona offesa entro sei mesi. Si procede, invece, d’ufficio se la vittima è un minore o un disabile.

In tema di misure a protezione della vittima, oltre al divieto di avviciname­nto, ovvero di non avvicinars­i fisicament­e alla vittima, vi è anche il divieto di comunicazi­one che consiste nel non avere contatti e non rivolgersi alla persona offesa con la parola o con lo scritto, compreso il divieto di guardare, quando lo sguardo assume la funzione di intimorire o minacciare.

L’altra misura prevista a tutela della persona oggetto degli atti persecutor­i, forse meno nota, è la possibilit­à per quest’ultima di proporre, prima della querela, una richiesta al questore attraverso la procedura dell’ammoniment­o.

Questa procedura si articola in tre fasi: e la vittima espone i fatti e le azioni poste in essere dallo stalker, indicando eventuali testimoni; r il questore, ricevuta la richiesta, assume le necessarie informazio­ni, anche previa convocazio­ne del presunto stalker; ta ll’esito di questa attività istruttori­a, il questore deciderà per il rigetto o per l’accoglimen­to dell’istanza.

Con l’ammoniment­o il que- store diffida lo stalker ad astenersi dal compiere atti persecutor­i nei confronti della vittima, invitandol­o al rispetto della legge.

Nel caso in cui il soggetto ammonito non ottemperi all’invito formulato dall’autorità, il reato diventa procedibil­e d’ufficio e, in caso di condanna, vi sarà un aumento di pena.

Attenzione però, anche la parte offesa deve mantenere le distanze: atteggiame­nti di “apertura” nei confronti dello stalker fa venire meno il reato. La Cassazione, con la sentenza n.9221 del 2016, ha affermato che fa venire meno il reato rispondere al telefono al proprio molestator­e e acconsenti­re ad un incontro chiarifica­tore.

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