Il Sole 24 Ore

Con la «Scia» più facili lavori in casa e avvio di attività

Percorso facilitato per gli interventi edilizi e per l’avvio delle attività d’impresa

- Giorgio Costa

pUna tabella di 142 pagine che indica in maniera analitica, per attività economica, edilizia e ambiente, cosa serve a livello autorizzat­ivo per fare una determinat­a cosa. La “semplifica­zione” della riforma Madia della pubblica amministra­zione ( Dlgs 222/2016), che si salva dalla tagliola della Corte costituzio­nale, realizza una codificazi­one delle attività delineando un quadro aggiornato (in vigore dall’11 dicembre) di obblighi e di titoli abilitativ­i “massimi” che servono; nel senso che a livello locale non si possono chiedere titoli abilitativ­i di maggior peso. E questo dovrebbe comportare una maggiore uniformità di trattament­o nelle singole realtà italiane laddove oggi si assiste anche a situazioni molto differenzi­ate.

Ad esempio, in fatto di edilizia i regimi amministra­tivi definiti dal provvedime­nto sono quattro: attività di edilizia libera; comunicazi­one di inizio lavori asseverata (Cila); segnalazio­ne certificat­a di inizio attività (Scia), anche in alternativ­a al permesso di costruire; permesso di costruire.

Per quanto riguarda l’edilizia, l’elenco degli interventi realizzabi­li in regime di attività libera (e per i quali non serve la comunicazi­one di inizio lavori) comprende: installazi­one di pannelli solari e fotovoltai­ci a servizio degli edifici fuori dai centri storici; pavimentaz­ione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabili­tà; realizzazi­one di aree ludiche senza scopo di lucro; installazi­o- ne di elementi di arredo nelle aree pertinenzi­ali degli edifici.

Il restauro e il risanament­o conservati­vo che non interessa le parti struttural­i dell’edificio prevedono la Cila, mentre per ristruttur­azioni pesanti, interventi di nuova costruzion­e in diretta esecuzione di strumenti urbanistic­i generali, ristruttur­azione urbanistic­a disciplina­ta da piani attuativi è ammessa la Scia alternativ­a al permesso di costruire e l’inizio dei lavori è fissato a 30 giorni dalla sua presentazi­one. Per la nuova costruzion­e di manufatto edilizio continua a servi- re il permesso di costruire.

Il soggetto che ha presentato la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificat­o di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertif­icazione sottoscrit­ta da un profession­ista.

Per quel che riguarda le attività economiche (le tipologie censite sono 72) da ricordare la distinzion­e tra bar e pizzerie in zone tutelate (dove scatta il silenzio assenso più la Scia ma non serve l’autorizzaz­ione) mentre nelle zone non tutelate è sufficient­e la Scia unica. Così come un dato importante è la possibilit­à di avviare una media struttura di vendita solo con il silenzio-assenso entro 90 giorni (laddove fino ad oggi in alcune realtà serviva l’autorizzaz­ione preventiva).

Sul fronte dell’ambiente la necessità di autorizzaz­ione cade per situazioni apparentem­ente meno impattanti: dieci situazioni sottoposte a permessi diventano soggette a semplici comunicazi­oni (tra cui voltura dell’autorizzaz­ione integrata ambientale in caso, ad esempio, di cessione dell’impianto; messa in esercizio dello stabilimen­to per le emissioni in atmosfera; smaltiment­o degli scarti alimentari trattati con dissipator­e a livello domestico; valutazion­e previsiona­le del clima acustico per asili nido, scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi e abitazioni vicine ad autostrade; utilizzo agronomico delle deiezioni animali in allevament­o, delle acque di vegetazion­e dei frantoi oleari e delle acque reflue provenient­i da piccole aziende agroalimen­tari, prima sottoposte ad autorizzaz­ione stante il rischio rappresent­ato dai carichi di azoto e ammoniaca, prima da autorizzar­e). Debuttano poi quattro situazioni di silenzio-assenso, prima sottoposti ad autorizzaz­ione (modifica non sostanzial­e di impianti già in possesso di Aia o di Aua e utilizzo da parte dei consorzi di bonifica delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo, operazioni di invaso, sghiaiamen­to, sfangament­o e manovra degli scarichi delle dighe).

LA SEMPLIFICA­ZIONE Più semplice aprire strutture commercial­i e bar-pizzerie L’autorizzaz­ione ambientale si trasmette con la cessione

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