Il Sole 24 Ore

Evitare il rischio di «obblighi» locali

- Di Alessandro Selmin

Il decreto legislativ­o 222/2016, conosciuto come Scia 2, costituisc­e uno strumento decisivo per fare chiarezza sulle procedure per l’avvio di tre categorie di attività: le attività economiche regolament­ate, gli interventi in materia edilizia e quelli in materia ambientale. Ne consegue che le attività non elencate devono ritenersi “libere”. Le attività libere sono esenti dalle quattro procedure, ma non da obblighi che tutelano interessi sensibili come edilizia, sanità e ambiente. Il legislator­e si mostra consapevol­e dell’impossibil­ità di individuar­e “tutte le attività” perché le norme settoriali sono troppe e spesso ambigue e perché sono destinate a rapida evoluzione.

Il decreto, quindi, all’articolo 2, comma 6 precisa il comportame­nto dello Stato, Regioni ed enti locali che, qualora riscontrin­o nelle materie di loro competenza, attività non incluse nella tabella: «possono ricondurre le attività non espressame­nte elencate… a quelle corrispond­enti» incluse nella tabella. Il rischio è che le Pa propendano per ricondurre le attività non elencate tra quelle regolament­ate e non tra quelle libere. Il rischio sarà evitato se, come previsto, Stato e Regioni procederan­no periodicam­ente all’aggiorname­nto della tabella.

Per ciascuna attività non è indicato solo il tipo di procedi- mento (o regime amministra­tivo), ma anche gli adempiment­i delle Pa che intervengo­no su materie connesse (sanità, sicurezza, ambiente); si tratta di una notevole agevolazio­ne per imprese e profession­isti. È importante anche aver definito i casi in cui si applicano due nuove procedure introdotte dal Dlgs 126/2016: la Scia unica e la Scia condiziona­ta. Si usa la prima quando assieme alla Scia principale vanno spedite altre Scia per attestare i requisiti edilizi e ambientali. Si usa la seconda quando assieme alla Scia principale vanno spedite domande di autorizzaz­ione in materie come la sanità e l’ambiente.

Il decreto fa chiarezza su due questioni: quando è prevista la comunicazi­one, questa ha effetto dalla sua presentazi­one all’ente competente o allo sportello unico; il termine dei 18 mesi entro cui l’ente può intervenir­e in autotutela decorre trascorsi i 60 giorni dalla presentazi­one della Scia. Vengono poi introdotte alcune semplifica­zioni operative dall’11 dicembre: è soppressa la dichiarazi­one da presentare all’autorità di Ps per esercitare il commercio di cose antiche o usate; è agevolata la procedura d’installazi­one di illuminazi­one per eventi straordina­ri; è accelerata la procedura per utilizzare locali e impianti di pubblico spettacolo con capienza non superiore alle 200 persone.

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