Il Sole 24 Ore

Stretta Ace per i soggetti Irpef

Dal per iodo d’imposta 2016 la base di calcolo non sarà più il patr imonio netto r isultante a fine esercizio Per imprese individual­i e società di persone agevolazio­ne con criterio incrementa­le

- Luca Miele

pDal 2016 nuove regole di applicazio­ne dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef. Il disegno di legge di Bilancio innova profondame­nte la disciplina dell’agevolazio­ne per imprendito­ri individual­i e società di persone, estendendo a questi soggetti le regole delle società di capitali. Sino a oggi, per imprese individual­i e società di persone in contabilit­à ordinaria, per natura o per opzione, si è assunto quale entità agevolabil­e agli effetti Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile e al netto dei prelevamen­ti in conto utili (articolo 8, Dm 14 marzo 2012).

Il meccanismo era, quindi, del tutto diverso da quello “incrementa­le” per le società di capitali; per queste ultime vengono premiati gli incrementi del capitale proprio, mentre per i soggetti Irpef il rendimento nozionale era applicato su tutto il patrimonio netto contabile al termine di ciascun esercizio. Nel patrimonio netto erano computate tutte le riserve di utile, a nulla influendo le limitazion­i sul punto applicabil­i alle società di capitali (ed enti commercial­i). Ad esempio, hanno rilevato le riserve di utili non realizzati; la fattispeci­e più diffusa è stata quella delle riserve da rivalutazi­oni dei beni d’impresa che hanno costituito incremento del patrimonio netto “premiato” ai fini Ace. Così come rilevavano gli apporti in natura, irrilevant­i invece per le società di capitali.

Il Ddl riscrive il comma 7 dell’articolo 1 del Dl 201/2011, prevedendo che il beneficio si applichi per i soggetti Irpef con le modalità ordinarie già previste per i soggetti Ires. Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2016, anche i soggetti Irpef calcoleran­no il beneficio Ace secondo il criterio “incrementa­le” che misura incrementi e decrementi di capitale proprio tipico dei soggetti Ires.

Il comma 552 dell’articolo 1 del Ddl prevede inoltre che per i soggetti Irpef, a partire dal periodo d’imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In sostanza, si riconosce ai fini dell’Ace “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, in luogo degli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da computarsi analiticam­ente, in linea “teorica”, secondo il nuovo assetto. Pertanto, non è necessario che le imprese individual­i e le società di persone ricostruis­cano in modo analitico tutte le movimentaz­ioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace del 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualme­nte registrati nel 2016, determinat­i con le regole previste per le società di capitali.

Si tratta, come chiarito dalla relazione illustrati­va al Ddl, di una norma che non solo regolament­a il passaggio alle nuove modalità di determinaz­ione della base Ace per i soggetti Irpef, ma che trova applicazio­ne tutte le volte in cui vi sarà passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilit­à semplifica­to a quello ordinario. Anche in tali casi, il punto di partenza per la determinaz­ione della base Ace sarà la differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre dell’ultimo periodo di imposta in regime di contabilit­à semplifica­ta e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010. Per effetto delle nuove regole, per i soggetti Irpef non assumono più alcuna rilevanza Ace eventuali rivalutazi­oni dei beni effettuate a partire dal 2016, in quanto trovano applicazio­ne le limitazion­i di cui all’articolo 5, comma 5, del Dm 14 marzo 2012, incluse quelle concernent­i le riserve indisponib­ili. Resta ferma la rilevanza delle riserve iscritte a seguito di rivalutazi­oni operate dal 2011 al 2015, in quando ascrivibil­i al «capitale di partenza».

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