Stretta Ace per i soggetti Irpef
Dal per iodo d’imposta 2016 la base di calcolo non sarà più il patr imonio netto r isultante a fine esercizio Per imprese individuali e società di persone agevolazione con criterio incrementale
pDal 2016 nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef. Il disegno di legge di Bilancio innova profondamente la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo a questi soggetti le regole delle società di capitali. Sino a oggi, per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, per natura o per opzione, si è assunto quale entità agevolabile agli effetti Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili (articolo 8, Dm 14 marzo 2012).
Il meccanismo era, quindi, del tutto diverso da quello “incrementale” per le società di capitali; per queste ultime vengono premiati gli incrementi del capitale proprio, mentre per i soggetti Irpef il rendimento nozionale era applicato su tutto il patrimonio netto contabile al termine di ciascun esercizio. Nel patrimonio netto erano computate tutte le riserve di utile, a nulla influendo le limitazioni sul punto applicabili alle società di capitali (ed enti commerciali). Ad esempio, hanno rilevato le riserve di utili non realizzati; la fattispecie più diffusa è stata quella delle riserve da rivalutazioni dei beni d’impresa che hanno costituito incremento del patrimonio netto “premiato” ai fini Ace. Così come rilevavano gli apporti in natura, irrilevanti invece per le società di capitali.
Il Ddl riscrive il comma 7 dell’articolo 1 del Dl 201/2011, prevedendo che il beneficio si applichi per i soggetti Irpef con le modalità ordinarie già previste per i soggetti Ires. Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2016, anche i soggetti Irpef calcoleranno il beneficio Ace secondo il criterio “incrementale” che misura incrementi e decrementi di capitale proprio tipico dei soggetti Ires.
Il comma 552 dell’articolo 1 del Ddl prevede inoltre che per i soggetti Irpef, a partire dal periodo d’imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In sostanza, si riconosce ai fini dell’Ace “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, in luogo degli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da computarsi analiticamente, in linea “teorica”, secondo il nuovo assetto. Pertanto, non è necessario che le imprese individuali e le società di persone ricostruiscano in modo analitico tutte le movimentazioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace del 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per le società di capitali.
Si tratta, come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl, di una norma che non solo regolamenta il passaggio alle nuove modalità di determinazione della base Ace per i soggetti Irpef, ma che trova applicazione tutte le volte in cui vi sarà passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario. Anche in tali casi, il punto di partenza per la determinazione della base Ace sarà la differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre dell’ultimo periodo di imposta in regime di contabilità semplificata e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010. Per effetto delle nuove regole, per i soggetti Irpef non assumono più alcuna rilevanza Ace eventuali rivalutazioni dei beni effettuate a partire dal 2016, in quanto trovano applicazione le limitazioni di cui all’articolo 5, comma 5, del Dm 14 marzo 2012, incluse quelle concernenti le riserve indisponibili. Resta ferma la rilevanza delle riserve iscritte a seguito di rivalutazioni operate dal 2011 al 2015, in quando ascrivibili al «capitale di partenza».