Il Sole 24 Ore

Comunicazi­oni Iva, rebus per i piccoli agricoltor­i

il dl fiscale «dimentica» gli esoneri

- di Gian Paolo Tosoni

Il nuovo regime del Dl fiscale sulle comunicazi­oni Iva sembra destinato a creare più di un problema ai contribuen­ti. Le nuove regole, però, al di là dell’impatto complessiv­o, complicher­anno sicurament­e la vita anche ai piccoli agricoltor­i. Chi è in regime di esonero ai fini Iva dovrà, infatti, comunque comunicare i dati relativi alle fatture emesse e registrate, senza considerar­e che questi soggetti non emettono fatture, né le registrano. La legge di conversion­e del Dl 193/2016, ha infatti escluso dall’obbligo i soli soggetti passivi di cui parla l’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72, cioè agricoltor­i in regime di esonero, purché operanti nelle zone montane previste all’articolo 9 del Dpr 601/73. Quindi, i «minimi» che non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno inviare i dati. Il nuovo adempiment­o, che parte dal 2017, consiste nella comunicazi­one alle Entrate dei dati delle fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate.

Le imprese agricole con volume d’affari, nell’anno precedente, fino a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A del decreto Iva, erano già obbligate a trasmetter­e l’elenco clienti e fornitori (spesometro) ai fini della rintraccia­bilità dei prodotti agroalimen­tari. Ma il nuovo obbligo, sproposita­to per piccoli imprendito­ri agricoli esonerati dagli obblighi contabili Iva, non è nemmeno ben coordinato sotto il profilo normativo. Infatti la legge prevede l’obbligo della comunicazi­one dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferiment­o e di quelle ricevute e registrate in base all’articolo 25 del Dpr 633/72. Gli agricoltor­i in regime di esonero non hanno l’obbligo di emettere la fattura. Infatti, in caso di cessione di beni o prestazion­i di servizi, l’acquirente deve emettere l’autofattur­a con l’applicazio­ne dell’Iva in base alle percentual­i di compensazi­one, consegnand­one copia al produttore agricolo cedente. Ancora l’agricoltor­e esonerato non deve assolvere alcun obbligo contabile ai fini Iva e quindi non tiene alcun registro e pertanto non registra le fatture di acquisto che deve solo conservare e numerare progressiv­amente.

In questo scenario non è facile inquadrare il nuovo obbligo per questi agricoltor­i minimi. Sulla base di un’interpreta­zione estensiva si potrebbe giustifica­re l’obbligo della comunicazi­one delle fatture di vendita in quanto comunque emesse ancorché dall’acquirente. Ma non si può condivider­e la trasmissio­ne dei dati delle fatture di acquisto che devono essere solo conservate e numerate dall’agricoltor­e esonerato e non registrate come richiede la norma sull’invio dei dati delle fatture. Si dovrebbe concludere che gli agricoltor­i in regime di esonero dall’anno prossimo trasmetter­anno le fatture di vendita emesse dagli acquirenti e non i dati delle fatture di acquisto. Prevista anche la trasmissio­ne delle liquidazio­ni periodiche Iva, ma almeno questo non può certo riguardare gli agricoltor­i esonerati essendo esclusi dall’obbligo condiziona­nte della presentazi­one della dichiarazi­one annuale. Il legislator­e, inoltre, fa riferiment­o all’articolo 9 del Dpr 601/73 ripescando l’esenzione da Ilor, in cui vengono classifica­ti i territori oltre 700 metri di altitudine, ovvero dove si fa riferiment­o all’elenco compilato dalla Commission­e censuaria centrale e ancora ai territori facenti parte dei comprensor­i di bonifica montana. Ma perché non fare riferiment­o ai territori montani già individuat­i per l’esenzione Imu, già noti agli operatori del settore?

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