Comunicazioni Iva, rebus per i piccoli agricoltori
il dl fiscale «dimentica» gli esoneri
Il nuovo regime del Dl fiscale sulle comunicazioni Iva sembra destinato a creare più di un problema ai contribuenti. Le nuove regole, però, al di là dell’impatto complessivo, complicheranno sicuramente la vita anche ai piccoli agricoltori. Chi è in regime di esonero ai fini Iva dovrà, infatti, comunque comunicare i dati relativi alle fatture emesse e registrate, senza considerare che questi soggetti non emettono fatture, né le registrano. La legge di conversione del Dl 193/2016, ha infatti escluso dall’obbligo i soli soggetti passivi di cui parla l’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72, cioè agricoltori in regime di esonero, purché operanti nelle zone montane previste all’articolo 9 del Dpr 601/73. Quindi, i «minimi» che non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno inviare i dati. Il nuovo adempimento, che parte dal 2017, consiste nella comunicazione alle Entrate dei dati delle fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate.
Le imprese agricole con volume d’affari, nell’anno precedente, fino a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A del decreto Iva, erano già obbligate a trasmettere l’elenco clienti e fornitori (spesometro) ai fini della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. Ma il nuovo obbligo, spropositato per piccoli imprenditori agricoli esonerati dagli obblighi contabili Iva, non è nemmeno ben coordinato sotto il profilo normativo. Infatti la legge prevede l’obbligo della comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate in base all’articolo 25 del Dpr 633/72. Gli agricoltori in regime di esonero non hanno l’obbligo di emettere la fattura. Infatti, in caso di cessione di beni o prestazioni di servizi, l’acquirente deve emettere l’autofattura con l’applicazione dell’Iva in base alle percentuali di compensazione, consegnandone copia al produttore agricolo cedente. Ancora l’agricoltore esonerato non deve assolvere alcun obbligo contabile ai fini Iva e quindi non tiene alcun registro e pertanto non registra le fatture di acquisto che deve solo conservare e numerare progressivamente.
In questo scenario non è facile inquadrare il nuovo obbligo per questi agricoltori minimi. Sulla base di un’interpretazione estensiva si potrebbe giustificare l’obbligo della comunicazione delle fatture di vendita in quanto comunque emesse ancorché dall’acquirente. Ma non si può condividere la trasmissione dei dati delle fatture di acquisto che devono essere solo conservate e numerate dall’agricoltore esonerato e non registrate come richiede la norma sull’invio dei dati delle fatture. Si dovrebbe concludere che gli agricoltori in regime di esonero dall’anno prossimo trasmetteranno le fatture di vendita emesse dagli acquirenti e non i dati delle fatture di acquisto. Prevista anche la trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva, ma almeno questo non può certo riguardare gli agricoltori esonerati essendo esclusi dall’obbligo condizionante della presentazione della dichiarazione annuale. Il legislatore, inoltre, fa riferimento all’articolo 9 del Dpr 601/73 ripescando l’esenzione da Ilor, in cui vengono classificati i territori oltre 700 metri di altitudine, ovvero dove si fa riferimento all’elenco compilato dalla Commissione censuaria centrale e ancora ai territori facenti parte dei comprensori di bonifica montana. Ma perché non fare riferimento ai territori montani già individuati per l’esenzione Imu, già noti agli operatori del settore?