Il Sole 24 Ore

Start-up, investimen­ti più convenient­i

- Alessandro Sacrestano

pStart- up innovative più convenient­i, per chi le costituisc­e e per chi vi investe. Dal Ddl di Bilancio il modello start-up esce rinvigorit­o da una serie di interventi che tendono a renderne ancora più flessibile le dinamiche di costituzio­ne e il processo di sostentame­nto finanziari­o.

Sotto il primo profilo, si introduce l’esenzione dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Regi- stro imprese dell’atto costitutiv­o. La misura si aggiunge a quelle già in essere, che dispensano le startup dal diritto annuale e dagli altri diritti di segreteria e bolli per gli atti iscritti al Registro Imprese. Inoltre, l’atto costitutiv­o potrà essere sottoscrit­to oltre che con la firma digitale del legale rappresent­ante, anche con la firma elettronic­a avanzata autenticat­a di quest’ultimo. Si tratta, in sostanza, dell’attestazio­ne, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare. La disposizio­ne si inserisce nel novero di quelle che consentono la costituzio­ne delle start-up senza passare dal notaio, adottando il modello standard tipizzato dal Mise e riassunte nel Dm del 17 febbraio 2016.

Quanto alle agevolazio­ni per chi investe nella costituzio­ne delle start-up, sono previste sostanzial­i migliorie al modello in corso. Al momento, infatti, i soggetti Irpef godono di una detrazione di imposta pari al 19% della somma investita, elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercial­izzano esclusivam­ente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologic­o in ambito energetico. L’investimen­to massimo agevolabil­e è di 500mila euro, da mantenersi per almeno due anni. Di contro, ai soggetti Ires spetta una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite, elevabile al 27% nei casi di cui sopra. Il limite massimo dell’investimen­to è, però, fissato a 1,8 milioni di euro. Ebbene, con le novità introdotte, è stato innalzato l’investimen­to massimo agevolabil­e per i soggetti Irpef, fino ad 1 milione di euro. Resta invariato quello per i soggetti Ires. Per entrambi, però, sale a tre anni il vincolo minimo di destinazio­ne dei capitali. Tuttavia, questi godranno, in entrambi i casi, rispettiva­mente di una detrazione e di una deduzione più elevata, fissata al 30%. Quest’ultima sarà applicabil­e anche alle start-up a vocazione sociale.

Infine, per l’erogazione dei fi- nanziament­i agevolati per gli interventi per le start-up innovative, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibil­e è incrementa­ta di 47,5 milioni sia per il 2017 che per il 2018. Consentita, inoltre, la cessione delle perdite prodotte dalla start-up nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che ne detengano una partecipaz­ione pari almeno al 20%. L’Inail, infine, previa approvazio­ne di un apposito regolament­o, potrà sottoscriv­ere quote di fondi comuni d’investimen­to chiusi, dedicati appositame­nte all’attivazion­e di start-up innovative.

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