Per Irpef, Ires e Irap versamenti al 30 giugno
Il calendario fiscale del 2017, alla luce del decreto fiscale 193/2016, si rinnova e moltiplica gli adempimenti. E porta anche alcune novità, come il probabile addio al modello Unico e le nuove comunicazioni Iva (si veda anche Il sole 24 Ore di ieri), che vanno a impattare in modo consistente sulle scadenze dei contribuenti.
Le dichiarazioni
Dal 2017 non ci sarà più la dichiarazione unificata (così chiamata perché poteva contenere redditi e Iva), cioè il modello Unico, e a partire dalle dichiarazioni annuali del 2016, è previsto che le dichiarazioni Iva siano presentate nel mese di febbraio. Si attende ora la denominazione che dovrà essere data alle dichiarazioni dei redditi del 2016, da presentare nel 2017. In proposito, non sarebbe male se, per i redditi, si tornasse alle vecchie denominazioni dei mo- delli 740 per le persone fisiche, 750 per le società di persone e soggetti assimilati, 760 per i soggetti Ires e assimilati, e 760bis per gli enti non commerciali e assimilati.
Saldo e acconto al 30 giugno
I versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irpef e Ires, e dell’Irap per il 2016, nonché a titolo di prima rata di acconto per il 2017, sono stati “spostati” dal 16 al 30 giugno. I versamenti possono anche essere fatti entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento. Possono beneficiare dello spostamento al 30 giugno anche i contribuenti Iva che intendono versare il saldo dell’Iva annuale, in scadenza il 16 marzo, entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. Essi potranno pagare il saldo Iva del 2016, entro il 30 giugno 2017, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Potranno anche spostare il pagamento al 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) di un ulteriore 0,40 per cento. Questo mentre resteranno al 16 giugno i versamenti di Imu e Tasi.
Le comunicazioni Iva
Come sottolineato nelle prime due pagine della Guida al decreto fiscale, pubblicate sul Sole-24 Ore di ieri, lo spesometro annuale sarà sostituito dalla comunicazione trimestrale. Debutterà inoltre la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Restano fermi i termini per il pagamento dell’Iva mensile entro il 16 del mese successivo a quello di rife- rimento e dell’Iva trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri.
Per ogni trimestre, l’invio delle comunicazioni Iva dovrà essere fatto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per quelle relative al secondo trimestre, la scadenza è fissata al 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Limitatamente all’ex spesometro è stabilito che per il primo anno di applicazione, cioè per il solo 2017, la comunicazione relativa al primo semestre 2017 dovrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 2017, perciò, scomparirà il vecchio spesometro annuale, che dovrà però essere presentato nei termini previsti, per l’anno 2016, cioè entro il 10 aprile 2017 dai contribuenti mensili ed entro il 20 aprile 2017 dai contribuenti trimestrali.
Per gli adempimenti relativi al 2017, sono stati soppressi la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni con operatori economici situati in Paesi cosiddetti black list. Sono stati inoltre semplificati gli adempimenti per le comunicazioni delle operazioni intracomunitarie.