Il Sole 24 Ore

Per Irpef, Ires e Irap versamenti al 30 giugno

- Salvina Morina Tonino Morina

Il calendario fiscale del 2017, alla luce del decreto fiscale 193/2016, si rinnova e moltiplica gli adempiment­i. E porta anche alcune novità, come il probabile addio al modello Unico e le nuove comunicazi­oni Iva (si veda anche Il sole 24 Ore di ieri), che vanno a impattare in modo consistent­e sulle scadenze dei contribuen­ti.

Le dichiarazi­oni

Dal 2017 non ci sarà più la dichiarazi­one unificata (così chiamata perché poteva contenere redditi e Iva), cioè il modello Unico, e a partire dalle dichiarazi­oni annuali del 2016, è previsto che le dichiarazi­oni Iva siano presentate nel mese di febbraio. Si attende ora la denominazi­one che dovrà essere data alle dichiarazi­oni dei redditi del 2016, da presentare nel 2017. In proposito, non sarebbe male se, per i redditi, si tornasse alle vecchie denominazi­oni dei mo- delli 740 per le persone fisiche, 750 per le società di persone e soggetti assimilati, 760 per i soggetti Ires e assimilati, e 760bis per gli enti non commercial­i e assimilati.

Saldo e acconto al 30 giugno

I versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irpef e Ires, e dell’Irap per il 2016, nonché a titolo di prima rata di acconto per il 2017, sono stati “spostati” dal 16 al 30 giugno. I versamenti possono anche essere fatti entro il trentesimo giorno successivo, maggiorand­o le somme dovute dello 0,40 per cento. Possono beneficiar­e dello spostament­o al 30 giugno anche i contribuen­ti Iva che intendono versare il saldo dell’Iva annuale, in scadenza il 16 marzo, entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. Essi potranno pagare il saldo Iva del 2016, entro il 30 giugno 2017, pagando le somme dovute con la maggiorazi­one dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Potranno anche spostare il pagamento al 30 luglio 2017, che slitta a lunedì 31 luglio, maggiorand­o le somme dovute (Iva più maggiorazi­oni dello 0,40%) di un ulteriore 0,40 per cento. Questo mentre resteranno al 16 giugno i versamenti di Imu e Tasi.

Le comunicazi­oni Iva

Come sottolinea­to nelle prime due pagine della Guida al decreto fiscale, pubblicate sul Sole-24 Ore di ieri, lo spesometro annuale sarà sostituito dalla comunicazi­one trimestral­e. Debutterà inoltre la comunicazi­one trimestral­e dei dati delle liquidazio­ni periodiche Iva. Restano fermi i termini per il pagamento dell’Iva mensile entro il 16 del mese successivo a quello di rife- rimento e dell’Iva trimestral­e, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri.

Per ogni trimestre, l’invio delle comunicazi­oni Iva dovrà essere fatto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per quelle relative al secondo trimestre, la scadenza è fissata al 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Limitatame­nte all’ex spesometro è stabilito che per il primo anno di applicazio­ne, cioè per il solo 2017, la comunicazi­one relativa al primo semestre 2017 dovrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 2017, perciò, scomparirà il vecchio spesometro annuale, che dovrà però essere presentato nei termini previsti, per l’anno 2016, cioè entro il 10 aprile 2017 dai contribuen­ti mensili ed entro il 20 aprile 2017 dai contribuen­ti trimestral­i.

Per gli adempiment­i relativi al 2017, sono stati soppressi la comunicazi­one all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazi­one delle operazioni con operatori economici situati in Paesi cosiddetti black list. Sono stati inoltre semplifica­ti gli adempiment­i per le comunicazi­oni delle operazioni intracomun­itarie.

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