Il Sole 24 Ore

Certificaz­ioni entro il 31 marzo

- Gian Paolo Ranocchi

Semplifica­zioni light per la “precompila­ta”. Tra gli interventi varati il 193/2016, - la legge di conversion­e è in attesa di pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale - alcuni riguardano anche il cosiddetto 730 precompila­to e avranno effetto sugli adempiment­i di Caf e profession­isti del 2017.

La certificaz­ione unica

Le certificaz­ioni uniche devono essere consegnate agli interessat­i entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono stati corrispost­e in luogo del vecchio termine fissato al 28 febbraio.

La nuova disposizio­ne si applica dal 2017 con riferiment­o alle CU relative al 2016.

Nessuna modifica è stata prevista in merito ai metodi d’invio: le CU devono essere trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono stati corrispost­e. È quindi intuitivo che siamo in presenza di una semplifica­zione in termini pratici di modesta entità visto che le stesse certificaz­ioni che possono essere consegnate nel più lungo termine del 31 marzo, devono comunque essere pronte entro il 7 dello stesso mese.

Di qui a breve si riproporrà inoltre il problema di comprender­e per quali CU vi sia l’obbligo del rispetto del termine del 7 marzo per l’invio telematico. Ricordiamo infatti che da due anni a questa parte le Entrate hanno precisato che l’invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazio­ne della dichiarazi­one precompila­ta può avvenire anche dopo il 7 marzo senza l’applicazio­ne di sanzioni, purché entro il termine di presentazi­one dei quadri riepilogat­ivi (ST, SV, SX, SY) del modello 770 (circolari 6/ E/2015 e 12/E/2016). Si tratterà quindi di capire se anche per le CU relative al 2016 varranno gli stessi chiariment­i, anche alla luce del fatto che il fisco ha intenzione di estendere l’esperiment­o della precompila­ta anche ai titolari di altri redditi.

L’invio del modello 730

Con una modifica all’articolo 16 del Dm 164/1999 viene previsto che i Caf e i profession­isti abilitati possono completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività: 1 comunicazi­one telematica alle Entrate del risultato finale delle dichiarazi­oni; 1 consegna al contribuen­te della copia della dichiarazi­one e del prospetto di liquidazio­ne; 1 invio telematico delle dichiarazi­oni predispost­e. Questa facoltà è consentita, dice la Legge, a condizione che entro il 7 luglio sia stata effettuata la trasmissio­ne di almeno l’80% delle medesime dichiarazi­oni. Una disposizio­ne, quindi, piuttosto cervelloti­ca mirata a concedere una moratoria modesta sul piano pratico. Dall’anno prossimo, inoltre, i modelli 730 precompila­ti gestiti direttamen­te dai contribuen­ti tramite l’accesso alla propria area riservata, potranno essere inviati telematica­mente all’Agenzia entro il 23 luglio.

Il ravvedimen­to del visto infedele

Viene ampliata sul piano temporale la possibilit­à per gli intermedia­ri abilitati (Caf e profession­isti) di intervenir­e per correggere il visto infedele senza rischiare di dover farsi carico delle maggiori imposte dovute dal contribuen­te assistito. È’ infatti previsto che l’infedeltà del visto se non già contestata, può essere oggetto della presentazi­one di una dichiarazi­one rettificat­iva anche dopo il termine del 10 novembre dell’anno di presentazi­one della dichiarazi­one errata, nel qual caso a carico del soggetto che ha apposto il visto errato, resta dovuta la sola sanzione, riducibile in base a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/1997 (ravvedimen­to). Si tratta di una disposizio­ne atta a stemperare l’esagerata responsabi­lità degli intermedia­ri nel caso di errori nell’apposizion­e del visto e va salutata con favore. È da ritenere che in virtù del principio del favor rei gli effetti della nuova disposizio­ne possano retroagire.

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