Certificazioni entro il 31 marzo
Semplificazioni light per la “precompilata”. Tra gli interventi varati il 193/2016, - la legge di conversione è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - alcuni riguardano anche il cosiddetto 730 precompilato e avranno effetto sugli adempimenti di Caf e professionisti del 2017.
La certificazione unica
Le certificazioni uniche devono essere consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono stati corrisposte in luogo del vecchio termine fissato al 28 febbraio.
La nuova disposizione si applica dal 2017 con riferimento alle CU relative al 2016.
Nessuna modifica è stata prevista in merito ai metodi d’invio: le CU devono essere trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono stati corrisposte. È quindi intuitivo che siamo in presenza di una semplificazione in termini pratici di modesta entità visto che le stesse certificazioni che possono essere consegnate nel più lungo termine del 31 marzo, devono comunque essere pronte entro il 7 dello stesso mese.
Di qui a breve si riproporrà inoltre il problema di comprendere per quali CU vi sia l’obbligo del rispetto del termine del 7 marzo per l’invio telematico. Ricordiamo infatti che da due anni a questa parte le Entrate hanno precisato che l’invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche dopo il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770 (circolari 6/ E/2015 e 12/E/2016). Si tratterà quindi di capire se anche per le CU relative al 2016 varranno gli stessi chiarimenti, anche alla luce del fatto che il fisco ha intenzione di estendere l’esperimento della precompilata anche ai titolari di altri redditi.
L’invio del modello 730
Con una modifica all’articolo 16 del Dm 164/1999 viene previsto che i Caf e i professionisti abilitati possono completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività: 1 comunicazione telematica alle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni; 1 consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione; 1 invio telematico delle dichiarazioni predisposte. Questa facoltà è consentita, dice la Legge, a condizione che entro il 7 luglio sia stata effettuata la trasmissione di almeno l’80% delle medesime dichiarazioni. Una disposizione, quindi, piuttosto cervellotica mirata a concedere una moratoria modesta sul piano pratico. Dall’anno prossimo, inoltre, i modelli 730 precompilati gestiti direttamente dai contribuenti tramite l’accesso alla propria area riservata, potranno essere inviati telematicamente all’Agenzia entro il 23 luglio.
Il ravvedimento del visto infedele
Viene ampliata sul piano temporale la possibilità per gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) di intervenire per correggere il visto infedele senza rischiare di dover farsi carico delle maggiori imposte dovute dal contribuente assistito. È’ infatti previsto che l’infedeltà del visto se non già contestata, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione rettificativa anche dopo il termine del 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione errata, nel qual caso a carico del soggetto che ha apposto il visto errato, resta dovuta la sola sanzione, riducibile in base a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 (ravvedimento). Si tratta di una disposizione atta a stemperare l’esagerata responsabilità degli intermediari nel caso di errori nell’apposizione del visto e va salutata con favore. È da ritenere che in virtù del principio del favor rei gli effetti della nuova disposizione possano retroagire.