LE REGOLE PER IL RINNOVO DI CONSOLIDATO E TRASPARENZA
La conferma è tacita ma la revoca va annunciata
Per le opzioni del Testo unico dal 2017 scatta il rinnovo tacito.
L’articolo 7-quater, commi 27 e seguenti, del Dl 193/2016, introdotto dalla legge di conversione, modifica i regimi opzionali previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), prevedendo che essi, al termine del periodo di validità, si rinnovino tacitamente salvo che il contribuente non li revochi. Proroga automatica anche per la cedolare secca qualora il locatore non comunichi la proroga del contratto e tenga un comportamento coerente con il regime.
La novità per le opzioni riguarda i regimi della trasparenza, del consolidato fiscale (nazionale e mondiale) e della tonnage tax. Attualmente i regimi opzionali scadono automaticamente al termine del periodo di validità, salvo che il contribuente non rinnovi l’opzione. Per semplificare le regole e per rimediare ad eventuali dimenticanze, il legislatore era intervenuto una prima volta con l’articolo 2 del Dl 16/2012 stabilendo la remissione in bonis laddove la scelta venga comunicata nella prima dichiarazione utile.
Il Dlgs 175/2014 ha poi trasferito la comunicazione dell’avvio dei regimi all’interno della dichiarazione presentata nell’esercizio di decorrenza dell’opzione.
Dal prossimo anno arriva un’ulteriore novità. Al termine dei tre esercizi di validità del regime (cinque anni per il consolidato mondiale, dieci anni per la tonnage tax), non occorrerà alcuna nuova comunicazione: il regime si rinnoverà automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria. Questo significa che la revoca, cioè, dovrà essere indicata nel modello Unico presentato nel primo anno da cui scatta il rinnovo. Ad esempio, un consolidato in essere nel triennio 20142016, si rinnoverà tacitamente per il periodo 2017-2019, salvo che nel modello Unico 2017 non venga indicata la revoca.
Il Dl 193/2016 stabilisce infine che la remissione in bonis prevista del Dl 16/2012 si applica anche alle opzioni che ora vengono comunicate nel modello Unico.
Potranno dunque essere recuperate le opzioni dimenticate, comunicandole nella prima dichiarazione successiva a quella in cui esse si dovevano indicare.
Per l’eventuale revoca dimenticata - che comporta un rinnovo non voluto - la legge non prevede invece alcuna possibilità di rimedio.