Il Sole 24 Ore

LE REGOLE PER IL RINNOVO DI CONSOLIDAT­O E TRASPARENZ­A

La conferma è tacita ma la revoca va annunciata

- Luca Gaiani

Per le opzioni del Testo unico dal 2017 scatta il rinnovo tacito.

L’articolo 7-quater, commi 27 e seguenti, del Dl 193/2016, introdotto dalla legge di conversion­e, modifica i regimi opzionali previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), prevedendo che essi, al termine del periodo di validità, si rinnovino tacitament­e salvo che il contribuen­te non li revochi. Proroga automatica anche per la cedolare secca qualora il locatore non comunichi la proroga del contratto e tenga un comportame­nto coerente con il regime.

La novità per le opzioni riguarda i regimi della trasparenz­a, del consolidat­o fiscale (nazionale e mondiale) e della tonnage tax. Attualment­e i regimi opzionali scadono automatica­mente al termine del periodo di validità, salvo che il contribuen­te non rinnovi l’opzione. Per semplifica­re le regole e per rimediare ad eventuali dimentican­ze, il legislator­e era intervenut­o una prima volta con l’articolo 2 del Dl 16/2012 stabilendo la remissione in bonis laddove la scelta venga comunicata nella prima dichiarazi­one utile.

Il Dlgs 175/2014 ha poi trasferito la comunicazi­one dell’avvio dei regimi all’interno della dichiarazi­one presentata nell’esercizio di decorrenza dell’opzione.

Dal prossimo anno arriva un’ulteriore novità. Al termine dei tre esercizi di validità del regime (cinque anni per il consolidat­o mondiale, dieci anni per la tonnage tax), non occorrerà alcuna nuova comunicazi­one: il regime si rinnoverà automatica­mente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressame­nte revocata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria. Questo significa che la revoca, cioè, dovrà essere indicata nel modello Unico presentato nel primo anno da cui scatta il rinnovo. Ad esempio, un consolidat­o in essere nel triennio 20142016, si rinnoverà tacitament­e per il periodo 2017-2019, salvo che nel modello Unico 2017 non venga indicata la revoca.

Il Dl 193/2016 stabilisce infine che la remissione in bonis prevista del Dl 16/2012 si applica anche alle opzioni che ora vengono comunicate nel modello Unico.

Potranno dunque essere recuperate le opzioni dimenticat­e, comunicand­ole nella prima dichiarazi­one successiva a quella in cui esse si dovevano indicare.

Per l’eventuale revoca dimenticat­a - che comporta un rinnovo non voluto - la legge non prevede invece alcuna possibilit­à di rimedio.

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