Il Sole 24 Ore

Dall’Irpef alla cedolare: l’acconto chiama alla cassa

- Luca De Stefani

oggi i pagamenti delle seconde rate degli acconti per il 2016 dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap, della cedolare secca, dell’Ivie, dell’Ivafe, dell’imposta sostitutiv­a per i contribuen­ti forfettari o per quelli minimi, della maggiorazi­one Ires del 10,50% per le società di comodo e dei contributi Inps per la gestione artigiani, commercian­ti o separata.

Quest’anno, devono prestate particolar­e attenzione gli agricoltor­i che sono esonerati dal pagamento degli acconti Irap 2016 (imposta non più dovuta dal 2016, da chi, fino allo scorso anno, pagava con l’aliquota dell’1,9%), e chi ha invia un’integrativ­a a sfavore per il 2015 entro oggi, in quanto deve integrare il minor pagamento del primo acconto, per non incorrere in sanzioni per insufficie­nte versamento.

Dichiarazi­one integrativ­a

Se la dichiarazi­one integrativ­a a sfavore per il 2015 viene presentata entro oggi, l’insufficie­nte versamento del primo acconto non è sanzionato solo se il maggior importo dovuto viene pagato con il secondo acconto. Se, invece, l’integrativ­a viene inviata dopo il 30 novembre 2016, l’insufficie­nte versamento del primo e del secondo acconto non viene sanzionato. Questi chiariment­i sono contenuti nella circolare 12 ottobre 2016, n. 42-E, paragrafo 3.1.2., secondo la quale non scatta la «sanzione per carente versamento» del primo o del secondo acconto, solo « se l’importo versato per gli acconti è commisurat­o a quello determinat­o nella dichiarazi­one vigente al momento del versamento» I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento della II rata dell’acconto, con scadenza al 30 novembre 2016

Acconto Irpef

Acconto della cedolare secca

Acconto imposta patrimonia­le immobili all’estero (Ivie)

Acconto imposta patrimonia­le attività finanziari­e all’estero (Ivafe)

Acconto imposta sostitutiv­a dei forfettari

Acconto imposta sostitutiv­a dei minimi

Acconto Irap

Acconto Ires

Acconto maggiorazi­one Ires per le società di comodo (superando l’interpreta­zione della circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, paragrafo n. 4.2). In particolar­e, se viene presentata una dichiarazi­one integrativ­a a sfavore, da cui emerge una maggiore imposta dovuta, con conseguent­e ricalcolo degli «acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo in misura superiore» rispetto a quelli determinat­i nel modello che viene corretto, l’agenzia delle Entrate non può irrogare la sanzione per insufficie­nte versamento dell’acconto, pari al 30% (articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), se l’integrativ­a viene presentata dopo la scadenza per il «versamento del secondo acconto». Se l’integrativ­a viene inviata prima del 30 novembre 2016, invece, il minor primo acconto pagato il 30 giugno 2016 (6 luglio 2016, se applicabil­e la proroga per gli studi di settore) non viene sanzionato, se, con il secondo acconto, viene «versata la differenza dovuta, calcolata con riferiment­o alla dichiarazi­one integrata».

Agricoltur­a

Dal 2016, non sono più assoggetta­ti all’Irap i «soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32» del Tuir, le cooperativ­e e i loro consorzi che «forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicoltu­rale, ivi comprese le sistemazio­ni idraulico-forestali» (soggetti equiparati agli imprendito­ri agricoli dall’articolo 8, decreto legislativ­o 18 maggio 2001, n. 227), le cooperativ­e agricole e della piccola pesca e i loro consorzi (articolo 10, dpr 29 settembre 1973, n. 601). L’esclusione dall’Irap riguarda le attività per le quali, fino al 2015, si applicava l’aliquota dell’1,90%, quindi, continua ad applicarsi l’Irap, con l’aliquota ordinaria, per le attività di agriturism­o, quelle di allevament­o (se il terreno è insufficie­nte a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari) e quelle connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E).

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