Il Sole 24 Ore

Per i call center extra-Ue nuove notifiche e sanzioni

Previsti adempiment­i per frenare la delocalizz­azione

- Giampiero Falasca

Il disegno di legge di Bilancio prova a rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di dumping nel settore dei call center, che hanno prodotto diffuse crisi occupazion­ali e un calo costante dei margini di profitto.

Il legislator­e ha messo a punto un doppio intervento che riguarda sia l’attività inbound che quella outbound: vengono rafforzate le norme che governano il fenomeno delle delocalizz­azioni, proliferat­o negli ultimi anni in forma disordinat­a e non sempre corretta, e si cerca di impedire l’utilizzo del criterio del massimo ribasso nelle gare per l’affidament­o dei servizi.

La prima misura si concretizz­a nella completa riscrittur­a della norma (articolo 24 bis) anti delocalizz­azioni contenuta nel decreto legge 83/2012. Secondo la nuova disciplina, qualora un operatore economico decida di localizzar­e, anche mediante affidament­o a terzi, l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea, deve darne comunicazi­one, almeno trenta giorni prima del trasferime­nto, al ministero del Lavoro e all’Ispettorat­o nazionale del lavoro, indicando i lavoratori coinvolti.

Questo obbligo esisteva anche nella disciplina del 2012, ma la nuova stesura amplia la lista dei destinatar­i della comunicazi­one: oltre al Garante per la protezione dei dati personali, già presente nella vecchia normativa, si prevede l’invio di un’ulteriore comunicazi­one al ministero dello Sviluppo economico, cui devono essere notificate le numerazion­i telefonich­e messe a disposizio­ne del pubblico.

Un altro aspetto rilevante della nuova norma è l’inasprimen­to delle sanzioni: per ogni comunicazi­one omessa o tardiva si applica la sanzione amministra­tiva di 150mila euro.

L’invio deve essere fatto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, anche dagli operatori che hanno già delocalizz­ato e in caso di omissione o ritardo si applica la sanzione amministra­tiva di 10mila euro per ciascun giorno oltre la scadenza.

Sempre allo scopo di contenere il fenomeno della delocalizz­azione, la riforma stabilisce (confermand­o un principio già esistente) che nessun beneficio, anche fiscale o previdenzi­ale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che delocalizz­ano l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea.

La norma rafforza, poi, il diritto del soggetto che effettua una chiamata a un call center di essere informato preliminar­mente sul Paese in cui l’operatore con cui parla è fisicament­e collocato.

La riforma conferma tale diritto, ma precisa che se l’operatore risponde da un territorio che si trova fuori dall’Ue, va garantita all’utente la possibilit­à, nell’ambito della stessa chiamata, di passare a un operatore collocato in Ue (questo obbligo sarà operativo dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio). Analoga possibilit­à deve essere riconosciu­ta quando l’utente riceve una chiamata da un call center.

Il mancato rispetto di questo obbligo procedural­e comporta la sanzione amministra­tiva pari a 50mila euro per ogni giornata di violazione, indipenden­temente dal numero di chiamate “irregolari”.

La riforma rafforza anche i doveri di trasparenz­a dei committent­i e degli operatori, mediante l’introduzio­ne dell’obbligo di comunicare, al ministero del Lavoro su richiesta dello stesso, la localizzaz­ione di un call center; la mancata risposta comporta la sanzione amministra­tiva di 50.000 euro per ogni violazione.

Il disegno di legge di Bilancio si preoccupa inoltre di contrastar­e il fenomeno delle gare al massimo ribasso, stabilendo che le amministra­zioni aggiudicat­rici che procedono ad affidament­i di servizi di call center devono scegliere l’offerta migliore scorporand­o le spese relative al costo del personale.

Il principio è condivisib­ile, ma la sua applicazio­ne concreta sarà difficile, in quanto il costo del personale è una variabile che spesso dipende dai volumi di servizio, che non sono conoscibil­i in anticipo; non sarà semplice, quindi, stabilire l’effettiva incidenza del costo del lavoro sull’offerta complessiv­a.

Dare la possibilit­à di parlare con un centro nell’Unione

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