Il Sole 24 Ore

L’intervista «sospende» il concorso

- Guglielmo Saporito

I commissari d’esame non possono esprimersi sull’utilità del concorso in cui sono coinvolti: questo è il principio adottato dal Tar di Milano (ordinanza 23 novembre 2016, n. 1486) che sospende in Lombardia il concorso per docenti di composizio­ne musicale (classe di concorso A64) previsto dalla legge 107 del 2015.

Il presidente della commission­e esaminatri­ce aveva espresso, su un quotidiano nazionale, disagio e dubbi sull’opportunit­à di esaminare nuovi docenti da immettere poi in un tessuto specialist­ico quale quello dei licei musica- li. In tali scuole medie superiori infatti, da anni vi sono docenti che dovrebbero cedere il passo ai vincitori di concorso, generando gravi effetti sulla continuità didattica per l’improvvisa e radicale sostituzio­ne della maggioranz­a degli insegnanti in servizio.

I disagi conseguent­i all’allontanam­ento di insegnanti esperti, sostituiti con i pur meritevoli colleghi giudicati idonei per gli insegnamen­ti musicali, è stato letto dai candidati alle prove d’esame come sintomo di possibile ostilità nei confronti degli esaminandi: potrebbe esserci un’eccessiva severità, perché la commission­e è potenzialm­ente orientata a mantenere lo status quo, negando le idoneità e garantendo continuità insegnanti già presenti.

Questo rischio di avversione verso i vincitori di concorso, seppur motivata dall’interesse generale alla continuità didattica, è stato ritenuto incompatib­ile con l’imparziali­tà che va richiesta ai componenti di commission­i d’esame.Quindi, il ricorso al Tar di alcuni candidati, che hanno chiesto di eliminare i dubbi sull’imparziali­tà della commission­e giudicatri­ce, è stato accolto in via di urgenza, facendo leva sul contenuto di un’intervista a un quoti- diano nazionale che lasciava trasparire il venir meno del necessario equilibrio di giudizio. Anche se le critiche espresse dal commissari­o erano indirizzat­e verso il sistema scolastico in generale. Il Tar, disponendo la sospension­e del concorso e la sostituzio­ne della commission­e, ha applicato l’articolo 7 del Dpr 62/2013, che impone ai dipendenti pubblici di astenersi da procedure che possono coinvolger­e interessi propri o di persone abitualmen­te frequentat­e.

Di solito, il principio è applicato per evitare favoritism­i, ma il Tar lo utilizza in modo innovativo, per garantire la parità di tratta- mento e imparziali­tà ambientale. Il diritto di critica, che pure è garantito al pubblico dipendente, non può infatti generare dubbi sull’imparziali­tà e sul buon andamento, facendo ipotizzare trattament­i eccessivam­ente severi, seppur finalizzat­i a garantire risultati utili nel medio periodo.

Ha quindi prevalso l’esigenza di serenità del concorso, sospendend­o le prove e cambiando la commission­e; la pronuncia riguarda la sola commission­e d’esame milanese, sia per la specificit­à delle critiche svolte dal commissari­o, sia per il particolar­e settore (liceo musicale) oggetto di concorso, con insegnamen­ti che esigono una particolar­e continuità didattica.

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