Il Sole 24 Ore

Ascensore vietato se rende inaccessib­ili le parti private

Anche in presenza di disabili

- P. Mac.

I l condominio non può mettere l’as censore, anche quando serve a eliminare la barriera architetto­nica per un portatore di handicap, se viene li mitato l’accesso ai box di proprietà esclusiva di un condomino. Il no all’ascensore scatta a prescinder­e dal fatto che il proprietar­io del locali adibiti a box li abbia o meno usati per posteggiar­ci la macchina.

La Corte di cassazione, con la sentenza 24235/2016, accoglie il ricorso del proprietar­io di un’area adibita a “garage” che si trovava proprio alle spalle dell’ascensore che l’assemblea aveva deliberato di far installare. Secondo il ricorrente l’impianto avrebbe limitato l’accesso ai suoi box, lasciando un varco di un solo metro e 12 centimetri, come affermato dallo stesso condominio: una misura inferiore a quella, fissata in un metro e 20, dal Dm 235 del 1989 sul superament­o delle barriere architetto­niche per la lunghezza delle rampe di scale. La misura ridotta impediva, secondo i ricorrenti, anche il passaggio contempora­neo di due persone e quello di una barella.

Il tribunale aveva dato in prima battura ragione al condominio, con una decisione capovolta dalla Corte d’Appello che aveva respinto le ragioni dell’assemblea secondo la quale lo spazio lasciato libero era sufficient­e ad accedere a manufatti, comunque mai usati dai proprietar­i per mettere l’auto.

La Cassazione, con una decisione in linea con il Codice civile, fa invece prevalere il diritto di proprietà sull’esigenza di eliminare gli ostacoli sul percorso dei portatori di handicap. La condizione di inservibil­ità del bene comune all’uso o al godimento anche da parte di un solo condomino rende, in base all’articolo 1120 secondo comma del codice civile, illegittim­a e dunque vietata qualunque innovazion­e deliberata dagli altri condomini.

Per i giudici è chiaro che il “paletto” non scatta solo in caso di inservibil­ità totale, ma anche nell’ipotesi in cui l’innovazion­e limiti l’utilità che il condomino aveva precedente­mente. Alla regola non si può fare eccezione per i lavori diretti a togliere le barriere ar-

IL PUNTO Per i giudici di legittimit­à il limite non scatta solo nel caso di inservibil­ità ma anche quando l’innovazion­e limiti l’utilità

chitettoni­che, come nel caso dell’ascensore: l’articolo 1120 secondo comma del codice civile non può essere derogato. Per la Suprema corte hanno sbagliato i giudici di appello ad escludere la lesione sulla base dell’uso, o meglio del non uso, che i proprietar­i avevano fatto negli anni dei loro box. Il fatto che i “garage” non fossero mai stati utilizzati per metterci le vetture, secondo la Cassazione, è del tutto priva di significat­o a fronte della limitazion­e all’accesso, in virtù dello spazio ridotto, che compromett­e un diritto di proprietà che non viene meno per il mancato utilizzo.

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