Concordati preventivi, la manovra aggiunge al conto l’Iva a debito
Cancellata la deroga, ma forse è una svista Spesso l’incremento vanifica la procedura
pQuando, con la risoluzione 155/E del 2001 riguardo al fallimento).
La legge 208/2015 disciplina la fattispecie, stabilendo (secondo periodo del comma 5 dell’articolo 26, con effetto peraltro dal 1° gennaio 2017) che l’obbligo per il debitore di trattare la nota di variazione in diminuzione alla stregua di una fattura attiva non si applica alle «procedure concorsuali indicate nel comma 4, lett. a)».
Ma l’articolo 71 del disegno di legge di bilancio 2017 riformula questa norma abrogando il comma 4 e le altre disposizioni che lo richiamano, compreso il menzionato secondo periodo del comma 5. Così viene ripristinata la situazione preesistente alle modifiche recate dalla 208/2015, nel senso che il nuovo articolo 26 tornerebbe a non disporre alcunché circa gli adempimenti del debitore assoggettato a una procedura concorsuale, ferma restando la regola generale che impone al debitore di registrare a debito l’imposta oggetto di rettifica tramite la nota di variazione di cui si è detto.
Ciò significa che la disciplina sarà quindi quella individuata dalle citate risoluzioni? A ben vedere, il fatto che il legislatore prima abbia disposto l’esclusione del suddetto obbligo per poi disporre diversamente, potrebbe far ritenere superato il precedente orientamento delle Entrate, che del resto non è mai stato del tutto convincente. Questa ipotesi sembrerebbe confermata dai princìpi generali: ai sensi dell’articolo 184 della Legge fallimentare, a venir meno è esclusivamente il debito formatosi prima dell’apertura del concordato; il debito verso l’erario originato dalla nota di variazione in diminuzione, invece, sorge solo nel momento in cui essa viene emessa e, dunque, necessariamente dopo l’apertura della procedura (o della stipula di un accordo ex articolo 182-bis).
Dunque, salvo diversa previsione normativa, il debito erariale non dovrebbe essere oggetto di esdebitamento ai sensi dell’articolo 184 della Legge fallimentare, non sorgendo prima della data di effetto della domanda di concordato preventivo. Dall’abrogazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 26 discenderebbe così un ulteriore aggravio per le procedure concorsuali: l’ammontare dei debiti da soddisfare dovrebbe comprendere quello per l’Iva che si rende dovuta dal debitore a causa del ricevimento delle note di variazione. Ma l’abrogazione del secondo periodo del comma 5 potrebbe essere dovuta a una sorta di disguido legato all’abrogazione del comma 4 dell’articolo 26, sorto in sede di riformulazione di tale norma. Se così fosse, la legge di bilancio 2017 potrebbe limitarsi a prevedere la soppressione delle parole «indicate nel comma 4, lett. a)» presenti nel secondo periodo del comma 5, anziché dell’intero periodo, salvando la deroga (e i conti delle procedure).