Il Sole 24 Ore

Concordati preventivi, la manovra aggiunge al conto l’Iva a debito

Cancellata la deroga, ma forse è una svista Spesso l’incremento vanifica la procedura

- Giulio Andreani Angelo Tubelli

pQuando, con la risoluzion­e 155/E del 2001 riguardo al fallimento).

La legge 208/2015 disciplina la fattispeci­e, stabilendo (secondo periodo del comma 5 dell’articolo 26, con effetto peraltro dal 1° gennaio 2017) che l’obbligo per il debitore di trattare la nota di variazione in diminuzion­e alla stregua di una fattura attiva non si applica alle «procedure concorsual­i indicate nel comma 4, lett. a)».

Ma l’articolo 71 del disegno di legge di bilancio 2017 riformula questa norma abrogando il comma 4 e le altre disposizio­ni che lo richiamano, compreso il menzionato secondo periodo del comma 5. Così viene ripristina­ta la situazione preesisten­te alle modifiche recate dalla 208/2015, nel senso che il nuovo articolo 26 tornerebbe a non disporre alcunché circa gli adempiment­i del debitore assoggetta­to a una procedura concorsual­e, ferma restando la regola generale che impone al debitore di registrare a debito l’imposta oggetto di rettifica tramite la nota di variazione di cui si è detto.

Ciò significa che la disciplina sarà quindi quella individuat­a dalle citate risoluzion­i? A ben vedere, il fatto che il legislator­e prima abbia disposto l’esclusione del suddetto obbligo per poi disporre diversamen­te, potrebbe far ritenere superato il precedente orientamen­to delle Entrate, che del resto non è mai stato del tutto convincent­e. Questa ipotesi sembrerebb­e confermata dai princìpi generali: ai sensi dell’articolo 184 della Legge fallimenta­re, a venir meno è esclusivam­ente il debito formatosi prima dell’apertura del concordato; il debito verso l’erario originato dalla nota di variazione in diminuzion­e, invece, sorge solo nel momento in cui essa viene emessa e, dunque, necessaria­mente dopo l’apertura della procedura (o della stipula di un accordo ex articolo 182-bis).

Dunque, salvo diversa previsione normativa, il debito erariale non dovrebbe essere oggetto di esdebitame­nto ai sensi dell’articolo 184 della Legge fallimenta­re, non sorgendo prima della data di effetto della domanda di concordato preventivo. Dall’abrogazion­e del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 26 discendere­bbe così un ulteriore aggravio per le procedure concorsual­i: l’ammontare dei debiti da soddisfare dovrebbe comprender­e quello per l’Iva che si rende dovuta dal debitore a causa del riceviment­o delle note di variazione. Ma l’abrogazion­e del secondo periodo del comma 5 potrebbe essere dovuta a una sorta di disguido legato all’abrogazion­e del comma 4 dell’articolo 26, sorto in sede di riformulaz­ione di tale norma. Se così fosse, la legge di bilancio 2017 potrebbe limitarsi a prevedere la soppressio­ne delle parole «indicate nel comma 4, lett. a)» presenti nel secondo periodo del comma 5, anziché dell’intero periodo, salvando la deroga (e i conti delle procedure).

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