Il Sole 24 Ore

L’istanza ha natura processual­e

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La domanda di fallimento ha contenuto processual­e e l’accertamen­to del credito è incidental­e ai fini della legittimaz­ione al ricorso: per l’articolo 6 della Legge fallimenta­re, il creditore è colui che vanta un credito verso l’imprendito­re. Il credito non deve essere necessaria­mente certo, liquido ed esigibile, ma non ancora scaduto o condiziona­le, non ancora con titolo esecutivo (anche idoneo a giustifica­re future azioni esecutiva) e deve essere oggetto della necessaria delibazion­e incidental­e del giudice fallimenta­re. Cassazione, sentenza 17 novembre 2016, n. 23420

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO

dopo il suo compimento, un’operazione rilevante ai fini Iva viene meno (in tutto o in parte), l’articolo 26 del Dpr 633/1972 dà al cedente o prestatore la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzion­e, per consentirg­li di recuperare l’imposta inerente al relativo corrispett­ivo. Qualora il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionari­o deve annotare la nota di variazione in diminuzion­e rilevando un corrispond­ente debito, o un minor credito, verso l’erario.

Prima dell’entrata in vigore della legge 208/2015, l’articolo 26 non prevedeva regole particolar­i in ordine all’assolvimen­to di tale obbligo per il debitore assoggetta­to a una procedura concorsual­e, sicché, in base alla regola generale, quest’ultimo avrebbe dovuto registrare a debito la maggior imposta a suo tempo detratta. Ciò nonostante, con la risoluzion­e 161/E del 2001, l’amministra­zione finanziari­a aveva affermato che l’emissione del documento dopo la chiusura del concordato preventivo non avrebbe comportato per il debitore l’obbligo di soddisfare il relativo debito Iva, per l’effetto esdebitato­rio generato dall’articolo 184 della Legge fallimenta­re, concernent­e anche la componente del credito rappresent­ata dal tributo addebitato a titolo di rivalsa (in senso analogo si era espressa

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