L’istanza ha natura processuale
La domanda di fallimento ha contenuto processuale e l’accertamento del credito è incidentale ai fini della legittimazione al ricorso: per l’articolo 6 della Legge fallimentare, il creditore è colui che vanta un credito verso l’imprenditore. Il credito non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma non ancora scaduto o condizionale, non ancora con titolo esecutivo (anche idoneo a giustificare future azioni esecutiva) e deve essere oggetto della necessaria delibazione incidentale del giudice fallimentare. Cassazione, sentenza 17 novembre 2016, n. 23420
A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
dopo il suo compimento, un’operazione rilevante ai fini Iva viene meno (in tutto o in parte), l’articolo 26 del Dpr 633/1972 dà al cedente o prestatore la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, per consentirgli di recuperare l’imposta inerente al relativo corrispettivo. Qualora il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario deve annotare la nota di variazione in diminuzione rilevando un corrispondente debito, o un minor credito, verso l’erario.
Prima dell’entrata in vigore della legge 208/2015, l’articolo 26 non prevedeva regole particolari in ordine all’assolvimento di tale obbligo per il debitore assoggettato a una procedura concorsuale, sicché, in base alla regola generale, quest’ultimo avrebbe dovuto registrare a debito la maggior imposta a suo tempo detratta. Ciò nonostante, con la risoluzione 161/E del 2001, l’amministrazione finanziaria aveva affermato che l’emissione del documento dopo la chiusura del concordato preventivo non avrebbe comportato per il debitore l’obbligo di soddisfare il relativo debito Iva, per l’effetto esdebitatorio generato dall’articolo 184 della Legge fallimentare, concernente anche la componente del credito rappresentata dal tributo addebitato a titolo di rivalsa (in senso analogo si era espressa