Il Sole 24 Ore

Sanatoria per i ruoli dal 2000 al 2016

- Luigi Lovecchio

La conversion­e in legge del decreto legge 193/2016 ha apportato importanti novità alla definizion­e agevolata dei ruoli di Equitalia. Sotto il profilo dei debiti interessat­i alla sanatoria, sono stati inclusi tutti gli affidament­i eseguiti sino alla fine del 2016.

Con riferiment­o alle partite non ancora formalizza­te in cartelle di pagamento o comunicazi­oni di presa in carico, è stato previsto che l’agente della riscossion­e invii al debitore una informativ­a per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017. In ogni caso, tutte le informazio­ni utili per la rottamazio­ne sono reperibili presso gli uffici di Equitalia e nell’area dedicata del sito istituzion­ale. Sono state inoltre comprese le pretese riscosse tramite ingiunzion­i di pagamento da parte degli enti territoria­li (soprattutt­o comuni) che hanno deciso di non avvalersi della società pubblica di riscossion­e.

A tale scopo, tuttavia, occorre un apposito atto a contenuto normativo (regolament­o comunale) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversion­e. Se l’ente decide di avvalersi di tale facoltà, nei 30 giorni successivi ne dà notizia sul suo sito istituzion­ale.

La sanatoria locale è peraltro meno vantaggios­a di quella nazionale, poiché comporta l’abbandono delle sole sanzioni, e non anche degli interessi di mora.

I benefici della sanatoria consistono per l’appunto nello stralcio di sanzioni e interessi di mora, mentre restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossion­e, l’aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento.

Non si possono scomputare le somme eventualme­nte pagate a titolo di sanzioni e interessi di mora.

La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017 su modello reso disponibil­e sul sito di Equitalia. Non si è obbligati a definire la totalità dei debiti, poiché è ammessa la rottamazio­ne anche di singole partite contenute nel medesimo atto di affidament­o.

Rientra nell’ambito di applicazio­ne della procedura la totalità dei carichi a ruolo, con la sola eccezione delle entrate tassativam­ente elencate nella legge. Si tratta: e dei dazi, delle accise e dell’Iva all’importazio­ne; rd elle somme da recupero di aiuti di Stato; td egli importi rivenienti da sentenze di condanna della Corte dei Conti; ud elle sanzioni di carattere penale; i delle sanzioni diverse da quelle derivanti da violazioni di obblighi tributari o di natura previdenzi­ale.

Sono quindi escluse, ad esempio, le sanzioni comminate per il ritardato deposito di atti al registro delle imprese nonchè quelle correlate alla violazione di norme del regolament­o comunale. Con riferiment­o alle multe stradali, la sanatoria riguarda esclusivam­ente gli interessi di mora.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire, a scelta del debitore, in un massimo di cinque rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, nonché a aprile e settembre 2018.

Il 70% dell’importo deve essere versato entro il 2017.

Una volta presentata la domanda, Equitalia invia al debitore una comunicazi­one contenente l’ammontare da pagare nelle singole rate. Se si versa in ritardo, anche di un solo giorno, una delle rate, si decade dai benefici di legge.

Di conseguenz­a, l’agente della riscossion­e riprende le attività esecutive per l’intero importo del debito originario e le somme residue non sono più dilazionab­ili.

L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui, al momento della presentazi­one della domanda, non sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’accertamen­to esecutivo o dell’avviso di addebito. In tale eventualit­à, è ancora possibile rateizzare il debito, pur dopo la caducazion­e della rottamazio­ne, poiché il debitore non ha mai avuto prima tale facoltà.

La disciplina in esame si accompagna al potenziame­nto degli strumenti a disposizio­ne dell’agente della riscossion­e ed alla soppressio­ne di Equitalia. Sotto il primo profilo, si stabilisce che l’agenzia delle Entrate può accedere alle banche dati dell’Anagrafe tributaria anche ai soli fini della riscossion­e coattiva.

Inoltre, per facilitare il pignoramen­to dello stipendio, le Entrate possono acquisire direttamen­te le informazio­ni necessarie presso le banche dati dell’Inps. A partire dal 1° luglio 2017, infine, al posto di Equitalia nasce l’ente “Agenzia delle Entrate – Riscossion­e”, che riporta all’interno dell’amministra­zione finanziari­a tutta la fase del recupero coattivo.

IL PRIMO PASSO L'agente della riscossion­e invierà al debitore un’informativ­a entro fine febbraio

L’ADESIONE La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017 sul modello disponibil­e sul sito di Equitalia

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