Sanatoria per i ruoli dal 2000 al 2016
La conversione in legge del decreto legge 193/2016 ha apportato importanti novità alla definizione agevolata dei ruoli di Equitalia. Sotto il profilo dei debiti interessati alla sanatoria, sono stati inclusi tutti gli affidamenti eseguiti sino alla fine del 2016.
Con riferimento alle partite non ancora formalizzate in cartelle di pagamento o comunicazioni di presa in carico, è stato previsto che l’agente della riscossione invii al debitore una informativa per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017. In ogni caso, tutte le informazioni utili per la rottamazione sono reperibili presso gli uffici di Equitalia e nell’area dedicata del sito istituzionale. Sono state inoltre comprese le pretese riscosse tramite ingiunzioni di pagamento da parte degli enti territoriali (soprattutto comuni) che hanno deciso di non avvalersi della società pubblica di riscossione.
A tale scopo, tuttavia, occorre un apposito atto a contenuto normativo (regolamento comunale) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Se l’ente decide di avvalersi di tale facoltà, nei 30 giorni successivi ne dà notizia sul suo sito istituzionale.
La sanatoria locale è peraltro meno vantaggiosa di quella nazionale, poiché comporta l’abbandono delle sole sanzioni, e non anche degli interessi di mora.
I benefici della sanatoria consistono per l’appunto nello stralcio di sanzioni e interessi di mora, mentre restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, l’aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento.
Non si possono scomputare le somme eventualmente pagate a titolo di sanzioni e interessi di mora.
La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017 su modello reso disponibile sul sito di Equitalia. Non si è obbligati a definire la totalità dei debiti, poiché è ammessa la rottamazione anche di singole partite contenute nel medesimo atto di affidamento.
Rientra nell’ambito di applicazione della procedura la totalità dei carichi a ruolo, con la sola eccezione delle entrate tassativamente elencate nella legge. Si tratta: e dei dazi, delle accise e dell’Iva all’importazione; rd elle somme da recupero di aiuti di Stato; td egli importi rivenienti da sentenze di condanna della Corte dei Conti; ud elle sanzioni di carattere penale; i delle sanzioni diverse da quelle derivanti da violazioni di obblighi tributari o di natura previdenziale.
Sono quindi escluse, ad esempio, le sanzioni comminate per il ritardato deposito di atti al registro delle imprese nonchè quelle correlate alla violazione di norme del regolamento comunale. Con riferimento alle multe stradali, la sanatoria riguarda esclusivamente gli interessi di mora.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire, a scelta del debitore, in un massimo di cinque rate, scadenti a luglio, settembre e novembre 2017, nonché a aprile e settembre 2018.
Il 70% dell’importo deve essere versato entro il 2017.
Una volta presentata la domanda, Equitalia invia al debitore una comunicazione contenente l’ammontare da pagare nelle singole rate. Se si versa in ritardo, anche di un solo giorno, una delle rate, si decade dai benefici di legge.
Di conseguenza, l’agente della riscossione riprende le attività esecutive per l’intero importo del debito originario e le somme residue non sono più dilazionabili.
L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui, al momento della presentazione della domanda, non sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito. In tale eventualità, è ancora possibile rateizzare il debito, pur dopo la caducazione della rottamazione, poiché il debitore non ha mai avuto prima tale facoltà.
La disciplina in esame si accompagna al potenziamento degli strumenti a disposizione dell’agente della riscossione ed alla soppressione di Equitalia. Sotto il primo profilo, si stabilisce che l’agenzia delle Entrate può accedere alle banche dati dell’Anagrafe tributaria anche ai soli fini della riscossione coattiva.
Inoltre, per facilitare il pignoramento dello stipendio, le Entrate possono acquisire direttamente le informazioni necessarie presso le banche dati dell’Inps. A partire dal 1° luglio 2017, infine, al posto di Equitalia nasce l’ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, che riporta all’interno dell’amministrazione finanziaria tutta la fase del recupero coattivo.
IL PRIMO PASSO L'agente della riscossione invierà al debitore un’informativa entro fine febbraio
L’ADESIONE La domanda va presentata entro il 31 marzo 2017 sul modello disponibile sul sito di Equitalia