Stop a sanzioni e interessi
Rilevanti sono i benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli, soprattutto qualora le cartelle di pagamento siano state notificate in tempi ormai lontani. Ai debitori che optano per la definizione agevolata viene, infatti, data la possibilità di estinguere il debito di imposta senza corrispondere le sanzioni amministrative e gli interessi di mora, ovvero di estinguere il debito contributivo, senza versare le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Ma per capire bene quali sono le somme effettivamente dovute a seguito della rottamazione, è opportuno fare alcune precisazioni in merito a quanto viene generalmente riportato nella cartella di pagamento. Nel caso di notifica di una cartella di pagamento per debiti tributari, infatti, il contribuente è tenuto a versare somme di natura e importo diversi, a seconda di quando avviene il pagamento.
Qualora, in particolare, il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare le seguenti somme: e le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo; r gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo applicati dall'Ufficio al tasso annuo del 4% dal giorno successivo a quello in cui il pagamento delle maggiori imposte si sarebbe dovuto effettuare fino al giorno di affidamento delle somme dovute all'Agente della Riscossione; tl e sanzioni applicate dall'Ufficio; u gli oneri della riscossione, fino al 2015 nella misura del 4,65% da applicare sulle predette somme; i le spese di notifica della cartella esattoriale pari a 5,88 euro.
Laddove, invece, il versamento dovesse avvenire decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare le seguenti somme: e le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo; r gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; t le sanzioni; u gli interessi di mora, secondo un tasso annuo variabile (attualmente pari al 4,13%), che lo stesso Agente della Riscossione calcola solo sulle sole imposte, e non anche sulle sanzioni e sugli interessi dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento delle somme dovute; i gli oneri della riscossione in misura piena, pari fino al 2015 all'8% e dal 2016 pari al 6%, da applicare su tutte le predette somme; o le spese di notifica della cartella pari a 5,88 euro.
In caso di rottamazione, l'unico importo richiesto è, dunque, costituito: ed alle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale; r dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; t dalle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; u dalle eventuali spese maturate a seguito dell'avvio di procedure esecutive; i dalle spese di notifica della cartella di pagamento.
Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l'aggio della riscossione (commisurato però soltanto a tale importo), le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.