Il Sole 24 Ore

Stop a sanzioni e interessi

- Rosanna Acierno

Rilevanti sono i benefici derivanti dalla rottamazio­ne dei ruoli, soprattutt­o qualora le cartelle di pagamento siano state notificate in tempi ormai lontani. Ai debitori che optano per la definizion­e agevolata viene, infatti, data la possibilit­à di estinguere il debito di imposta senza corrispond­ere le sanzioni amministra­tive e gli interessi di mora, ovvero di estinguere il debito contributi­vo, senza versare le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenzi­ali.

Ma per capire bene quali sono le somme effettivam­ente dovute a seguito della rottamazio­ne, è opportuno fare alcune precisazio­ni in merito a quanto viene generalmen­te riportato nella cartella di pagamento. Nel caso di notifica di una cartella di pagamento per debiti tributari, infatti, il contribuen­te è tenuto a versare somme di natura e importo diversi, a seconda di quando avviene il pagamento.

Qualora, in particolar­e, il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare le seguenti somme: e le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo; r gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo applicati dall'Ufficio al tasso annuo del 4% dal giorno successivo a quello in cui il pagamento delle maggiori imposte si sarebbe dovuto effettuare fino al giorno di affidament­o delle somme dovute all'Agente della Riscossion­e; tl e sanzioni applicate dall'Ufficio; u gli oneri della riscossion­e, fino al 2015 nella misura del 4,65% da applicare sulle predette somme; i le spese di notifica della cartella esattorial­e pari a 5,88 euro.

Laddove, invece, il versamento dovesse avvenire decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare le seguenti somme: e le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo; r gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; t le sanzioni; u gli interessi di mora, secondo un tasso annuo variabile (attualment­e pari al 4,13%), che lo stesso Agente della Riscossion­e calcola solo sulle sole imposte, e non anche sulle sanzioni e sugli interessi dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento delle somme dovute; i gli oneri della riscossion­e in misura piena, pari fino al 2015 all'8% e dal 2016 pari al 6%, da applicare su tutte le predette somme; o le spese di notifica della cartella pari a 5,88 euro.

In caso di rottamazio­ne, l'unico importo richiesto è, dunque, costituito: ed alle somme affidate all'Agente della riscossion­e a titolo di capitale; r dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; t dalle somme maturate a favore dell'Agente della riscossion­e, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; u dalle eventuali spese maturate a seguito dell'avvio di procedure esecutive; i dalle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravven­zioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l'aggio della riscossion­e (commisurat­o però soltanto a tale importo), le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazi­oni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.

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