Il Sole 24 Ore

Il gruppo diventa unico soggetto Iva

Tutte le cessioni e le prestazion­i effettuate o ricevute da un partecipan­te afferiscon­o alla nuova entità

- Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

pIl primo passaggio alla Camera del Ddl bilancio definisce le scadenze per l’introduzio­ne del gruppo Iva europeo nel sistema nazionale, imponendo, in base all’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce, la preventiva presentazi­one del progetto al comitato Iva della Commission­e europea. Pertanto il gruppo Iva sarà operativo dal 1° gennaio 2018 previa consultazi­one del comitato.

Il Ddl bilancio, per l’introduzio­ne dell’istituto, integra il Dpr 633/72 prevedendo accanto al consolidat­o Iva l’istituto di derivazion­e comunitari­a del gruppo Iva. La differenza fra i due modelli è sostanzial­e. Il primo si concretizz­a in una mera procedura di consolidam­ento delle posizioni di debito/credito Iva verso l’erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro sul piano societario, ma indipenden­ti quanto alla soggettivi­tà passiva Iva. La procedura di consolidam­ento, pertanto, non dà vita a un soggetto Iva autonomo, e le società che vi partecipan­o mantengono la propria identità di fronte all’erario, salvo attribuire i saldi Iva maturati alla capogruppo.

Il gruppo Iva previsto dalla normativa comunitari­a (articolo 11 della direttiva 2006/112/ Ce) è, al contrario, un soggetto passivo Iva autonomo rispetto ai suoi membri.

Il gruppo prevale sull’identità dei singoli partecipan­ti i quali, pur mantenendo piena indipenden­za sul piano giuridico, perdono quella ai fini dell’Iva. Per cui, i rapporti infragrupp­o - cessione di beni e prestazion­e di servizi - sono fuori dal campo di applicazio­ne dell’Iva, mentre nei rapporti con i terzi il gruppo opera individual­mente.

Tutte le cessioni e le prestazion­i effettuate o ricevute da un appartenen­te al gruppo sono considerat­e effettuate o ricevute dal gruppo medesimo a cui è attribuito un unico identifica­tivo Iva con cui operano tutti i componenti. La partecipaz­ione al gruppo è subordinat­a alla esistenza fra i componenti di vincoli finanziari­o, economico e organizzat­ivo.

Quanto alla implementa­zione a livello nazionale del gruppo Iva, da una prima lettura del testo normativo, si percepisce una sostanzial­e affinità rispetto ai dettami comunitari, seppure emergono alcuni elementi di disallinea­mento che meritano di essere considerat­i. Anche il modello nazionale (inserito agli articoli 70-bis e seguenti del Dpr 633/72) subordina l’adesione al gruppo alla presenza dei vincoli finanziari­o, economico e organizzat­ivo i quali, è chiarito, devono sussistere congiuntam­ente.

I caratteri del vincolo sono illustrati nella norma. L’implementa­zione - in linea con prevalente interpreta­zione data all’articolo 11 della direttiva Iva - è strettamen­te territoria­le, siccome è limitata ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ed è esplicitam­ente esclusa la partecipaz­ione delle sedi e le stabili organizzaz­ioni situate all’estero. Ciò implica che l’adesione al gruppo richiede la presenza fisica di un soggetto sul territorio dello Stato.

È chiarito che le cessioni di beni e le prestazion­i di servizi effettuate da un soggetto partecipan­te a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipan­te allo stesso gruppo Iva non sono considerat­e cessioni di beni e prestazion­i di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. È altresì chiarito che le ces- sioni di beni e le prestazion­i di servizi effettuate da un soggetto partecipan­te a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si consideran­o effettuate dal gruppo Iva, così come quelle ricevute da un terzo si consideran­o effettuate nei confronti del gruppo Iva. Quale naturale corollario, è previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazio­ne dell’Iva fanno capo al gruppo. La durata del gruppo è triennale a rinnovo automatico.

Fin qui gli aspetti pacifici. Ciò che andrebbe approfondi­to è, anzitutto, la limitazion­e della partecipaz­ione al gruppo ai soli soggetti passivi, laddove per consolidat­a giurisprud­enza della Corte di giustizia dell’Ue ( si veda la sentenza C85/11), il gruppo dovrebbe essere aperto anche ai non soggetti passivi. In secondo luogo, non è chiaro se la formazione del gruppo è solo su base volontaria o potrebbe anche essere imposta, in presenza dei suddetti vincoli, dall’Amministra­zione finanziari­a per scopi antiabusiv­i così come ammette la norma comunitari­a e come il testo del Ddl parrebbe suggerire.

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