Il Sole 24 Ore

L’opzione per l’Iri si effettua a consuntivo

- Luca Gaiani

pOpzioni a posteriori per la nuova tassa piatta delle imprese individual­i e delle società di persone. Il regime opzionale per il reddito di impresa dei soggetti Irpef in contabilit­à ordinaria, previsto dal Ddl di bilancio 2017, comporterà l’assoggetta­mento al 24% degli utili che rimangono in azienda. I contribuen­ti potranno esercitare la scelta, che avrà un vincolo quinquenna­le, a consuntivo, cioè nel modello riferito all’anno da cui decorre il regime.

Tassazione al 24%

Le imprese individual­i e le so- cietà di persone con elevati utili che vengono assoggetta­ti alle aliquote progressiv­e Irpef anche se restano in azienda, si sono spesso poste di fronte alla opportunit­à di di adottare la forma di società di capitali al fine di poter scontare la minore aliquota Ires. Questa strada, dal prossimo esercizio, non sarà più l’unica consentita per uscire dalla tassazione progressiv­a sui redditi maturati.

Il Ddl di bilancio 2017 introduce infatti la nuova imposta Iri che colpirà (su opzione), con aliquota proporzion­ale pari a quella dell’Ires (24%), il reddito delle imprese in contabilit­à ordinaria, calcolato al netto degli utili e delle riserve di utili distribuit­e ai soci o al titolare. Le somme prelevate che, come detto, costituisc­ono un onere deducibile per l’impresa, sono tassate in via ordinaria sul titolare o sui soci percettori. Viene dunque sospesa, per il periodo di vigenza del regime, la tassazione per trasparenz­a prevista dall’articolo 5 del Tuir e le regole impositive diventano analoghe a quelle delle Srl.

Perdite e trasparenz­a

Il nuovo sistema è attivabile su opzione del contribuen­te, da esercitars­i nella dichiarazi­one dei redditi riferita al primo periodo di validità del regime (le opzioni del 2017 si comunicano in Unico 2018).

L’impresa potrà dunque esercitare la scelta, vincolante per cinque anni e rinnovabil­e, dopo aver verificato i dati, e dunque la convenienz­a, del primo esercizio. La norma non è coordinata con quella introdotta dalla legge di conversion­e del decreto legge 193/2016 secondo cui le opzioni si rinnovano automatica­mente, salvo revoca.

Con la nuova Iri, cambia an- che il regime di riporto delle perdite. Le imprese Irpef in contabilit­à ordinaria possono attualment­e riportare le perdite, a compensazi­one di redditi di impresa, senza limiti di importo (i soggetti Ires hanno invece un tetto dell’80% del reddito), ma entro il quinto esercizio successivo (termine non previsto per i primi tre anni dalla costituzio­ne). Per chi opterà per la nuova tassazione proporzion­ale, le perdite saranno invece riportabil­i, oltre che senza tetti di importo, senza più alcun limite temporale. Alla scadenza del regime (senza rinnovo), le perdite residue si riporteran­no in avanti nell’ordinario limite quinquenna­le, ma consideran­do la relativa formazione tutta nell’ultimo esercizio. Ad esempio, se l’opzione dura dal 2017 al 2021, le perdite ancora in essere in quest’ultimo anno si potranno riportare fino al 2026 anche se si erano formate (ad esempio) nel 2019.

Cambiano le regole anche per la trasparenz­a delle “piccole” Srl disciplina­ta dall’articolo 116 del Tuir. Dal prossimo anno, oltre al regime già in vigore, queste società potranno optare per tassare il reddito con le regole Iri, come se fossero società di persone.

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