Il Sole 24 Ore

SPESE DI TRASPORTO DISTINTE DAL COMPENSO

Subito deducibili i costi per il viaggio del consulente

- Giorgio Gavelli

pNon solo vitto e alloggio: il committent­e del profession­ista potrà, dal 2017, dedurre direttamen­te anche le spese di viaggio e trasporto sostenute per permettere la mobilità del proprio consulente senza che ciò configuri un compenso in natura del prestatore.

Per comprender­e appieno la semplifica­zione prevista in sede di conversion­e del decreto legge fiscale, Dl 193/2016 integrando il comma 5, secondo periodo, dell’articolo 54 del Tuir, occorre ricordare quanto previsto dall’articolo 36, comma 29 del Dl 223/2006, con cui venne disposto che le spese di vitto e alloggio risultavan­o integralme­nte deducibili dal profession­ista (senza sottostare ai limiti proporzion­ali ai compensi) «se sostenute dal committent­e per conto del profession­ista e da questi addebitate nella fattura». Veniva introdotto, pertanto, un tortuoso meccanismo di “sospension­e” della deducibili­tà del costo da parte del committent­e (nonostante il documento di spesa fosse a lui intestato), in attesa che il profession­ista cumulasse tale importo ai propri compensi in denaro e fatturasse la prestazion­e (circolari 28/E/2006 e 11/E/2007).

La procedura così prevista era, nella pratica, poco seguita, non solo in quanto farraginos­a ma perché non si comprendev­a il motivo per cui il committent­e - che pagava una spesa di vitto o di alloggio per permettere al profession­ista in trasferta di svolgere al meglio la prestazion­e concordata (si pensi a una difesa in Tribunale o in Commission­e tributaria, o alla presenza del Collegio sindacale presso la sede in occasione dei consigli di amministra­zione) - non stesse, in realtà, sostenendo un costo nel proprio esclusivo interesse, inerente e deducibile in quanto tale.

Le categorie profession­ali hanno sin da subito osteggiato questa disposizio­ne (che, secondo la circolare 1/IR/2008 del Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti , oltre che poco razionale, individuav­a in queste spese “prepagate” una funzione remunerati­va del tutto assente), ottenendo un primo successo con il decreto semplifica­zioni, n. 175/2014, il cui articolo 10 ha previsto, con decorrenza 2015, che le spese di vitto ed alloggio, ove sostenute dal committent­e, non costituiva­no, in ogni caso, compenso in natura del profession­ista, lasciando così intendere che esse fossero direttamen­te detraibili dal committent­e stesso.

Una conferma di ciò è giunta anche dall’agenzia delle Entrate (circolare 31/E del 30 dicembre 2014), la quale, tuttavia, ha assunto una lettura molto restrittiv­a della nuova disposizio­ne, affermando che essa non sarebbe stata applicabil­e: 1 nell’ipotesi in cui le spese di vitto e alloggio fossero sostenute direttamen­te dal lavoratore autonomo e analiticam­ente addebitate in fattura; 1 in caso di prestazion­i diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamen­te dal committent­e.

La conversion­e del Dl 193/2016 risolve il secondo problema, almeno per le spese di viaggio e trasporto “prepagate” che vengono (purtroppo solo dal 2017) assimilate alle spese di vitto e alloggio.

Per far sì che il riaddebito analitico delle spese sostenute in proprio dal profession­ista cessino di essere soggette ai limiti di cui al primo periodo del comma 5 dell’articolo 54, occorre invece attendere l’entrata in vigore del «job’s act autonomi», che, nella versione licenziata dal Senato, prevede, in tal caso, la deducibili­tà integrale dei costi di vitto e alloggio.

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