Il Sole 24 Ore

LIMITE ALLE ESPORTAZIO­NI

Stretta sull’export per il regime a forfait

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

pEsportazi­oni con limiti per i contribuen­ti in regime forfettari­o.

Lo prevede l’articolo 7 sexies, approvato in sede di conversion­e, del decreto 193/2016, secondo il quale per i contribuen­ti che hanno aderito al regime agevolato di cui alla legge 190/2014 sarà possibile effettuare cessioni all’esportazio­ne di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del Dpr 633/72 solo entro determinat­i termini.

Tali condizioni saranno stabilite da un decreto del Mef che dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla data di pubblicazi­one della legge di conversion­e del Dl 193/2016.

Il decreto del Mef potrà introdurre oltre che dei limiti di importo, anche l’esclusione totale per alcune tipologie di attività che, se optano per l’applicazio­ne del regime forfettari­o non potranno, così, effettuare cessioni all’esportazio­ne.

Fino a che non sarà emanato il decreto, quindi, per i contribuen­ti forfettari (ex Dl 190/2014) continuera­nno ad applicarsi le regole “ordinarie” previste dal Dpr 633/72, sia in caso di esportazio­ne dirette (articolo 8, comma 1, lettera a), sia in ipotesi di esportazio­ni indirette (articolo 8, comma 1 lettera b), ferma restando in ogni caso l’impossibil­ità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzand­o il plafond (in sospension­e d’imposta con lettera d’intento ex articolo 8, comma 1, lettera c).

La legge di stabilità 2015, che ha istituito il nuovo regime agevolato, non prevedeva fino ad ora alcun limite legato al numero o all’ammontare delle cessioni all’esportazio­ne effettuate dal contribuen­te con l’unico divieto, pena la fuoriuscit­a dal regime, di non superare i valori soglia di ricavi e/o compensi complessiv­amente incassati nel corso di un’annualità d’imposta previsti per singolo gruppo di attività di cui al codice Ateco 2007.

Si tratta, quindi, nella sostanza, di una sorta di ritorno al passato, se si pensa che già nel regime di vantaggio di cui al Dl 98/2011, (regime peraltro ancora in vigore per tutti i soggetti che non hanno ancora raggiunto il quinquenni­o di permanenza o il 35esimo anno di età) vi è il divieto totale per tutti i contribuen­ti di effettuare cessioni all’esportazio­ne, pena la fuoriuscit­a dal regime agevolato.

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