Il Sole 24 Ore

DAL 2017 INDICI DI NORMALITÀ E COERENZA

Gli studi misurerann­o l’affidabili­tà fiscale

- Gian Paolo Ranocchi

pStudi di settore in pensioname­nto dal 2017. È questo l’effetto dell’articolo 7bis) della legge di conversion­e del Dl 193/2016 che dispone la cessazione dell’utilizzabi­lità degli studi e dei parametri come strumenti di accertamen­to e la nascita, in loro sostituzio­ne, di indici sintetici di affidabili­tà fiscale a cui saranno abbinati diversi livelli di premialità. La logica, quindi, non è più quella di punire i sospetti evasori ma di premiare i contribuen­ti virtuosi. Apparentem­ente, quindi, una piccola rivoluzion­e anche se per capire quanto effettivam­ente poi tutto si tradurrà in un vero cambio di rotta occorrerà attendere dato che le modalità e i termini per l’eliminazio­ne progressiv­a degli studi saranno definite da un provvedime­nto ad hoc dell’Economia.

La disposizio­ne si limita ad affermare che la premialità potrà concretizz­arsi anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini di accertamen­to. È quindi auspicabil­e che oltre ai benefici in relazione alle attività di accertamen­to, i contribuen­ti virtuosi possano fruire anche di altri effetti di favore come, ad esempio, meccanismi facilitati di rimborso/compensazi­one dei crediti fiscali e riduzione degli adempiment­i fiscali. Il passato ci consegna un’esperienza in tema di regime premiale per gli studi di settore non molto positiva. L’articolo 10 della legge 201/2011 ha previsto per i soggetti congrui e coerenti rispetto a tutti gli specifici indicatori previsti, la preclusion­e degli accertamen­ti analiti-coinduttiv­i; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamen­to ed una franchigia più elevata di quella ordinario nel caso di accertamen­ti da “redditomet­ro”. Nei fatti il regime premiale si è spesso arenato su blocchi oggettivi come il tipo di studio applicato (il regime opera solo per coloro che applicano certi studi e non per tutti), i malfunzion­amenti di Gerico in relazione a taluni indicatori economici (che danno spesso riscontri di irregolari­tà irragionev­oli), la natura del soggetto interessat­o (il blocco parziale del “redditomet­ro” opera solo per gli imprendito­ri individual­i e nemmeno per i soci di società di persone).

I nuovi indici di affidabili­tà fiscale a logica dovrebbero ricalcare quelli che fino ad oggi si sono chiamati indici di coerenza e indici di normalità economica anche se, ad ogni buon conto, i ricavi o i compensi dovrebbero continuare comunque a essere stimati dai nuovi strumenti per quanto con una logica e obiettivi diversi (mirare le verifiche sul campo). Nel progetto di revisione si punta anche ad eliminare i cosiddetti correttivi anticrisi in quanto i nuovi strumenti dovrebbero cogliere autonomame­nte il risultato stimato senza la necessità di allineare il dato con la congiuntur­a economica.

Il nuovo sistema continuerà ad alimentars­i della massa di informazio­ni che ciascun contribuen­te dovrà trasmetter­e all’Agenzia con i tradiziona­li modelli annuali. Dall’esame delle prime bozze 2017 non sembra, al riguardo, vi siano semplifica­zioni massive in relazione alla quantità e alla qualità dei dati richiesti che resteranno, quindi, piuttosto numerosi.

Il pensioname­nto degli studi di settore deve portare all’abrogazion­e della lettera dter), del comma 2 dell’articolo 39, Dpr 600/73 che dispone che alcune violazioni in relazione ai modelli studi di settore possono spalancare le porte all’accertamen­to induttivo puro. Si tratta di una disposizio­ne che già era sproporzio­nata prima in relazione agli effetti sull’accertamen­to rispetto alle violazioni commesse ma che dal 2017, con l’abrogazion­e degli studi, non avrà più ragione di esistere.

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