DAL 2017 INDICI DI NORMALITÀ E COERENZA
Gli studi misureranno l’affidabilità fiscale
pStudi di settore in pensionamento dal 2017. È questo l’effetto dell’articolo 7bis) della legge di conversione del Dl 193/2016 che dispone la cessazione dell’utilizzabilità degli studi e dei parametri come strumenti di accertamento e la nascita, in loro sostituzione, di indici sintetici di affidabilità fiscale a cui saranno abbinati diversi livelli di premialità. La logica, quindi, non è più quella di punire i sospetti evasori ma di premiare i contribuenti virtuosi. Apparentemente, quindi, una piccola rivoluzione anche se per capire quanto effettivamente poi tutto si tradurrà in un vero cambio di rotta occorrerà attendere dato che le modalità e i termini per l’eliminazione progressiva degli studi saranno definite da un provvedimento ad hoc dell’Economia.
La disposizione si limita ad affermare che la premialità potrà concretizzarsi anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini di accertamento. È quindi auspicabile che oltre ai benefici in relazione alle attività di accertamento, i contribuenti virtuosi possano fruire anche di altri effetti di favore come, ad esempio, meccanismi facilitati di rimborso/compensazione dei crediti fiscali e riduzione degli adempimenti fiscali. Il passato ci consegna un’esperienza in tema di regime premiale per gli studi di settore non molto positiva. L’articolo 10 della legge 201/2011 ha previsto per i soggetti congrui e coerenti rispetto a tutti gli specifici indicatori previsti, la preclusione degli accertamenti analiti-coinduttivi; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ed una franchigia più elevata di quella ordinario nel caso di accertamenti da “redditometro”. Nei fatti il regime premiale si è spesso arenato su blocchi oggettivi come il tipo di studio applicato (il regime opera solo per coloro che applicano certi studi e non per tutti), i malfunzionamenti di Gerico in relazione a taluni indicatori economici (che danno spesso riscontri di irregolarità irragionevoli), la natura del soggetto interessato (il blocco parziale del “redditometro” opera solo per gli imprenditori individuali e nemmeno per i soci di società di persone).
I nuovi indici di affidabilità fiscale a logica dovrebbero ricalcare quelli che fino ad oggi si sono chiamati indici di coerenza e indici di normalità economica anche se, ad ogni buon conto, i ricavi o i compensi dovrebbero continuare comunque a essere stimati dai nuovi strumenti per quanto con una logica e obiettivi diversi (mirare le verifiche sul campo). Nel progetto di revisione si punta anche ad eliminare i cosiddetti correttivi anticrisi in quanto i nuovi strumenti dovrebbero cogliere autonomamente il risultato stimato senza la necessità di allineare il dato con la congiuntura economica.
Il nuovo sistema continuerà ad alimentarsi della massa di informazioni che ciascun contribuente dovrà trasmettere all’Agenzia con i tradizionali modelli annuali. Dall’esame delle prime bozze 2017 non sembra, al riguardo, vi siano semplificazioni massive in relazione alla quantità e alla qualità dei dati richiesti che resteranno, quindi, piuttosto numerosi.
Il pensionamento degli studi di settore deve portare all’abrogazione della lettera dter), del comma 2 dell’articolo 39, Dpr 600/73 che dispone che alcune violazioni in relazione ai modelli studi di settore possono spalancare le porte all’accertamento induttivo puro. Si tratta di una disposizione che già era sproporzionata prima in relazione agli effetti sull’accertamento rispetto alle violazioni commesse ma che dal 2017, con l’abrogazione degli studi, non avrà più ragione di esistere.