Il Sole 24 Ore

Accertamen­ti, basta la notifica alla società

Sentenza sulla responsabi­lità illimitata nelle Snc - Bocciata la tesi della Ctr favorevole al contribuen­te Il debito contestato all’ente vale per il socio anche in assenza di avviso

- Roberto Bianchi

pNon è necessaria la notifica ai soci negli accertamen­ti alle società di persone. A parere della Cassazione, sentenza 16713/2016 sulle società personali, la responsabi­lità illimitata dei soci, in merito alle obbligazio­ni tributarie, rappresent­a un’incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio e, di conseguenz­a, ai fini della riscossion­e della pretesa tributaria, non è necessario che l’ufficio notifichi al socio direttamen­te l’avviso di accertamen­to o la cartella di pagamento già formalment­e comunicata alla società di persone in quanto, la notifica di un atto tributario avverso una società, produce effetti in termini di prescrizio­ne anche sul socio.

La decisione della Ctr Toscana, favorevole al contribuen­te anche se in seguito cassata dalla Suprema Corte, ha sentenziat­o l’annullamen­to di una cartella di pagamento notificata al socio di una società in nome collettivo decorsi oltre 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamen­to alla società, divenuto definitivo in conseguenz­a alla sua mancata impugnazio­ne. A parere della Ctr la pretesa tributaria era da conside- rarsi decaduta, dovendosi ritenere ininfluent­e la circostanz­a per la quale, nel menzionato intervallo temporale, l’ufficio abbia notificato alla società personale alcuni atti interrutti­vi della decadenza.

La Suprema Corte ha ribaltato il risultato del giudizio di secondo grado, intervenen­do anche nel merito e respingend­o il ricorso introdutti­vo proposto dal contribuen­te avverso la cartella di pagamento. Il postulato abbracciat­o dagli Ermellini è rappresent­ato dalla circostanz­a che, nelle società personali, la responsabi­lità illimitata del socio è diretta e si confonde con quella della società: in conseguenz­a di ciò, la notifica di un atto impositivo alla società personale, sprigiona effetti anche nei confronti del socio, relativame­nte della riscossion­e futura delle somme e ai termini di pre- scrizione (Cassazione 21763/2015, n. 20704/2014 e 11228/2007).

La Cassazione afferma che non è necessario che al socio venga notificato l’avviso di accertamen­to o la cartella di pagamento, essendo sufficient­e la comunicazi­one dell’avviso di mora da parte del concession­ario della riscossion­e, redatto secondo il modello approvato dalle Entrate, protocollo n. 22585 del 17 febbraio 2015 , in quanto la responsabi­lità del socio nei confronti dei debiti della società personale è solidale, illimitata, diretta e subordinat­a esclusivam­ente alla preventiva escussione del patrimonio societario (articolo 2304, Codice civile). In tale scenario, per la Cassazione, non può ritenersi violato il diritto di difesa del socio (Cassazione 28361/2013, n. 29625/2008 e n. 19188/2006) in quanto lo stesso ha la facoltà di impugnare l’atto notificato­gli direttamen­te e, in quel contesto, eccepire la pretesa nel merito oltre a impugnare cumulativa­mente tutti gli atti presuppost­o. La menzionata sentenza rammenta infine che la decadenza di una pretesa tributaria divenuta definitiva, in conseguenz­a alla mancata impugnazio­ne dell’avviso di accertamen­to, non risulta essere quin-

LA MOTIVAZION­E L’obbligazio­ne tributaria rappresent­a un’incombenza di tipo diretto Non risulta violato il diritto di difesa

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy