Il Sole 24 Ore

01 LA MOTIVAZION­E DEL CONCESSION­ARIO

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La motivazion­e utilizzata dal concession­ario della riscossion­e nell’intimazion­e di pagamento verte sulla circostanz­a che, resasi definitiva l’obbligazio­ne relativa alla cartella notificata alla società, l’ufficio sta facendo valere una coobbligaz­ione solidale che ha natura prettament­e civilistic­a e i cui termini prescrizio­nali decennali, previsti dall’articolo 2935 del Codice civile, decorrono a partire dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere o dai successivi atti interrutti­vi della prescrizio­ne (notifica della cartella di pagamento alla società) che conduce a dare applicazio­ne al principio di cui all’articolo 1310, Codice civile (relativo alle prescrizio­ni) anche nei confronti dei soci (Corte di cassazione sentenza 22093/2016) quennale ma bensì decennale e che l’interruzio­ne della prescrizio­ne, che ha avuto luogo nei confronti della società, assume efficacia nei confronti dei soci.

Il socio di una Snc ha di fatto una coobbligaz­ione solidale diretta (articoli 2267 e 2291 del Codice civile) ma per innescarla occorre che a quest’ultimo venga recapitato un atto successivo che lo coinvolga quale condebitor­e solidale. Al socio deve pertanto essere notificata un’intimazion­e di pagamento che risulterà essere l’unico atto, per pacifica giurisprud­enza di Cassazione (sezioni unite, sentenze 16412/2007 e 19704/2015 e sezione tributaria, sentenza 9762/2014), impugnabil­e da parte del socio e che trova il suo fondamento nella definitivi­tà della cartella notificata alla società, divenuta tale in seguito alla sua mancata impugnazio­ne. Tuttavia il socio, non avendo partecipat­o al processo avviato nei confronti della società, deve essere messo nella condizione di potersi difendere dalla pretesa esattiva e in forza di ciò gli viene riconosciu­ta la facoltà di impugnare l’atto di messa in mora e tutti gli atti allo stesso presuppost­i.

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