01 LA MOTIVAZIONE DEL CONCESSIONARIO
La motivazione utilizzata dal concessionario della riscossione nell’intimazione di pagamento verte sulla circostanza che, resasi definitiva l’obbligazione relativa alla cartella notificata alla società, l’ufficio sta facendo valere una coobbligazione solidale che ha natura prettamente civilistica e i cui termini prescrizionali decennali, previsti dall’articolo 2935 del Codice civile, decorrono a partire dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere o dai successivi atti interruttivi della prescrizione (notifica della cartella di pagamento alla società) che conduce a dare applicazione al principio di cui all’articolo 1310, Codice civile (relativo alle prescrizioni) anche nei confronti dei soci (Corte di cassazione sentenza 22093/2016) quennale ma bensì decennale e che l’interruzione della prescrizione, che ha avuto luogo nei confronti della società, assume efficacia nei confronti dei soci.
Il socio di una Snc ha di fatto una coobbligazione solidale diretta (articoli 2267 e 2291 del Codice civile) ma per innescarla occorre che a quest’ultimo venga recapitato un atto successivo che lo coinvolga quale condebitore solidale. Al socio deve pertanto essere notificata un’intimazione di pagamento che risulterà essere l’unico atto, per pacifica giurisprudenza di Cassazione (sezioni unite, sentenze 16412/2007 e 19704/2015 e sezione tributaria, sentenza 9762/2014), impugnabile da parte del socio e che trova il suo fondamento nella definitività della cartella notificata alla società, divenuta tale in seguito alla sua mancata impugnazione. Tuttavia il socio, non avendo partecipato al processo avviato nei confronti della società, deve essere messo nella condizione di potersi difendere dalla pretesa esattiva e in forza di ciò gli viene riconosciuta la facoltà di impugnare l’atto di messa in mora e tutti gli atti allo stesso presupposti.